Il diritto alla detrazione sussiste anche con riferimento all'IVA liquidata in sede di accertamento "doganale" divenuto definitivo e che deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il debitore di imposta ha provveduto al relativo pagamento, oltre a sanzioni e interessi. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 644 dell’1 ottobre 2021, con cui ha specificato in quali casi è ammissibile la detrazione dell’imposta.
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