Lavoro e Previdenza Circolare INPS

Agriturismo e viticoltura: sgravio Covid per autonomi e datori di lavoro

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Arrivano dall’INPS, con la circolare n. 156 del 2021, le prime indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo spettante alle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra. Lo sgravio, introdotto dalla normativa emergenziale Covid-19, si applica a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.
Con la circolare n. 156 del 21 ottobre 2021, l’INPS prende in esame l’esonero dal versamento della contribuzione destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra. L’esonero Covid-19 si applica sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che alla contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura.

Condizioni di spettanza

Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell’anno 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero.

Richiesta di esonero

Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro devono presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” - “Invio comunicazione”.
Nella domanda il contribuente dovrà specificare se richiede l’esonero e l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.

Differimento dei termini di versamento

Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.
In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.
A cura della Redazione

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