Fisco Dopo il decreto fiscale

Cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre: 150 giorni per il versamento

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Passa da 60 a 150 giorni il termine per effettuare il versamento degli importi contenuti nelle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Lo prevede il decreto fiscale (D.L. n. 146/2021), in vigore dal 22 ottobre. Durante tale periodo “extra”, saranno altresì sospese tutte le attività della riscossione e non decorreranno neppure gli interessi moratori. I contribuenti beneficeranno di circa cinque mesi di stop per valutare se, prima della scadenza, versare l’intera somma o presentare istanza di rateizzazione. Salve diverse disposizioni, il regime dei 60 giorni ritorna operativo a partire dal 1° gennaio 2022.
Per tutti gli atti “spediti” ai contribuenti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, i giorni di sospensione dalla notifica della cartella passano da 60 a 150. Durante tale periodo sono sospesi la riscossione e il decorso degli interessi di mora. Il contribuente avrà così cinque mesi a disposizione per decidere se pagare interamente la somma, chiedere la rateizzazione oppure impugnare davanti al giudice. La novità è stata inserita nell’art. 2 del decreto fiscale e va ad aggiungersi all’insieme delle misure urgenti in materia fiscale.

Estensione del termine per le cartelle di pagamento

Una delle novità più attese del decreto riguarda l’estensione a 150 giorni del termine di versamento per le cartelle di pagamento, notificate nell’arco temporale compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021. Così si passerà dai circa 2 mesi (60 giorni) a circa 5 (150 giorni totali). Durante tale periodo è preclusa al fisco ogni attività esecutiva ma il contribuente potrà sfruttare tale arco temporale sia per effettuare il versamento totale del dovuto, sia per proporre una dilazione degli importi sia, infine, per impugnare la cartella innanzi al giudice tributario.
Sarà altresì sospeso il decorso degli interessi moratori, che riprenderanno ad essere conteggiati dal 151° giorno.
Cartella di pagamento
In base all’art. 25, D.P.R. 602/1973, il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 TUIR;
- del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973;
- Del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;
- Del 3° anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti previsti dall’art. 15-ter.
In deroga a tali disposizioni, con riguardo in particolare alle procedure concorsuali, il concessionario notificherà la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
- per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione; 2) alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della risoluzione o dell’annullamento del concordato preventivo;
- per i crediti rientranti nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 182-ter, comma 7, L.F., ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l’annullamento dell’accordo;
- per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero alla cessazione degli effetti dell’accordo; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore.
In caso di dichiarazione del fallimento del debitore, il concessionario procederà all’insinuazione al passivo senza necessità di dover notificare la cartella di pagamento.
Interessi di mora e avvio dell’esecuzione forzata
L’art. 30, D.P.R. n. 602/1973 prevede che scaduti i 60 giorni, si applicano gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, a partire dal giorno in cui è stata notificata la cartella e sino al pagamento.
Quanto all’inizio dell’esecuzione, l’art. 50, D.P.R. 602/1973 prevede espressamente che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se non è proposta istanza di dilazione oppure o salvo il caso della sospensione, il concessionario della riscossione precede all’espropriazione forza nelle forme e modalità previste dalla legge.

Le novità del decreto fiscale

L’art. 2 del decreto fiscale ha previsto novità significative in tema di estensione del termine di 60 giorni, che viene aumentato a 150 giorni, per le cartelle notificate in un arco temporale ben preciso, compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021. Quindi, tutte le cartelle notificate in tali mesi beneficeranno di un termine molto più lungo per poter:
- pagare spontaneamente le somme dovute;
- presentare istanze di dilazione;
- presentare ricorso in Commissione tributaria.
Per 150 giorni sarà inoltre sospesa ogni attività esecutiva da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che potrà poi procedere a partire dal 151° giorno.
Inoltre, sono sospesi per 150 giorni anche gli interessi moratori, che riprenderanno anch’essi a decorrere dal 151° giorno.
In sintesi, il decreto fiscale aumenta il periodocuscinetto” a 150 giorni, ossia 5 mesi dalla notifica della cartella di pagamento, relativamente a tutti gli atti notificati nell’ultimo quadrimestre del 2021 (dal 1° settembre al 31 dicembre 2021).
Un esempio
Si ipotizzi che il 10 settembre 2021 sia notificata una cartella di pagamento a un contribuente. Grazie al “nuovo termine” di 150 giorni, qualsiasi procedura esecutiva è sospesa fino al 7 febbraio 2022. Fino ad allora il contribuente potrà decidere se pagare l’intero importo dovuto, presentare istanza di dilazione, oppure ricorrere in commissione tributaria.
In mancanza della modifica, si applicherebbero i 60 giorni canonici: il contribuente avrebbe quindi tempo, per espletare una delle scelte suindicate, sino al 9 novembre 2021.
Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022, salvo modifiche, riprenderà a operare il precedente termine di 60 giorni.
Data di notifica
Termine di 60 giorni (applicato sino al 31 agosto 2021 e dal 1° gennaio 2022)
Termine di 150 giorni
10 settembre 2021
9 novembre 2021
7 febbraio 2022
2 gennaio 2022
3 marzo 2022
(non si applica)
Quali effetti derivano dall’estensione del termine a 150 giorni?
Versamento del dovuto
Entro 150 giorni
Istanza di rateazione
Entro 150 giorni
Decorso interessi di mora
A partire dal 151° giorno
Procedure esecutive
A partire dal 151° giorno (sospese per i 150 giorni dalla notifica)

Quali opzioni per il contribuente?

Se al contribuente viene notificata una cartella di pagamento nella finestra temporale tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, costui avrà più tempo (150 giorni) per decidere se:
- pagare interamente il dovuto;
- presentare istanza di rateizzazione;
- chiedere la sospensione;
- chiedere l’annullamento del debito;
- presentare istanza di rimborso;
- pagare con compensazione;
- ricorrere in Commissione tributaria.
Pagamento integrale del dovuto
Qualora decida di saldare interamente il dovuto, il contribuente dovrà utilizzare il bollettino RAV o il modulo pagoPA allegato al documento ricevuto, accedendo alla piattaforma pagoPA, utilizzando il servizio “paga on-line”, oppure attraverso i consueti canali telematici delle banche, di Poste italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
Rateizzazione del debito
Il contribuente che intenda richiedere una rateizzazione del debito dovrà presentare un’apposita istanza secondo quanto previsto dall’art. 19, D.P.R. n. 602/1973. In realtà esistono varie tipologie di rateizzazioni:
- istanze per debiti fino a 100.000 euro;
- istanze per debiti superiori a 100.000 euro;
- richiesta di un piano straordinario (fino a 120 rate);
- proroga delle dilazioni in essere.
Tipologia
Procedura
Rate
Debiti sino a 100.000 euro
- istanza online tramite il servizio rateizza adesso;
- istanza via PEC
Max 72 rate (6 anni):
- costanti (pari importo);
- crescenti (importo in aumento)
Debiti superiori a 100.000 euro
Istanza solo via PEC allegando la documentazione che attesti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica
Max 72 rate (6 anni):
- costanti (pari importo);
- crescenti (importo in aumento)
Richiesta di un piano straordinario (max 120 rate)
Se non si può sostenere il pagamento del debito in 72 rate si può ottenere una rateizzazione in 120 rate di importo costante. La domanda va presentata a mezzo PEC e devono essere rispettati i requisiti previsti dal D.M. 6 novembre 2013
Max 120 rate di importo costante
Proroga dilazioni in essere
- peggioramento delle condizioni economiche dell’impresa;
- il piano rateale non è decaduto
Si può presentare, per una sola volta, un’istanza di proroga:
- ordinaria (max 72 rate = 6 anni);
- straordinaria (max 120 rate = 10 anni)
È necessario allegare la documentazione comprovante il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
Quando si decade dalla rateizzazione?
- inadempienza, ossia mancato pagamento di alcune rate del piano;
- assoggettamento del richiedente a una procedura concorsuale;
- decesso del richiedente;
- società cancellata dal registro delle imprese.
Verificatasi una delle condizioni di decadenza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà riprendere le azioni di recupero previste dalla legge.
Decadenza per inadempienza
Si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa:
- mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive
per le rateizzazioni in essere all’8 marzo (21 febbraio per i soggetti residenti nelle zone rosse) o presentate sino al 31 dicembre 2021. L’innalzamento a 18 rate è l’effetto del decreto fiscale che ha aumentato da 10 18 rate non pagate (sempre non consecutive);
- mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive
esclusivamente per le istanze di rateizzazione che verranno presentate dal 1° gennaio 2022;
Nota bene
In caso di decadenza per inadempienza, si potrà accedere nuovamente alla rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri, solo dopo aver regolarizzato le rate scadute.
Qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.
Sospensione della cartella
Se il contribuente ritiene che le somme indicate nella cartella non siano dovute, può presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione istanza di sospensione della riscossione affinché l’ente creditore possa verificarne la situazione. Si potrà presentare la domanda se le somme richieste dall’ente creditore sono interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha preso parte.
Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o avviso di addebito dell’INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.
La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui Agenzia delle Entrate-Riscossione ti ha notificato la cartella o gli altri atti della riscossione. Una volta presentata l’istanza, l’Agenzia si fa carico di trasmetterla all’ente creditore e sospende le procedure in attesa della risposta. In assenza di riscontro da parte dell’ente entro 220 giorni, il debito sarà annullato.
Annullamento del debito
Il contribuente può anche presentare istanza di annullamento del debito qualora ritenga che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso non sia dovuta: istanza che dovrà essere proposta o direttamente all’ente creditore (cd. sgravio) oppure al giudice. L’istanza di annullamento o sgravio potrà essere totale o parziale. Al provvedimento di sgravio, ossia di annullamento del tributo, dovrà seguire il rimborso delle somme eventualmente già pagate.
Istanza di rimborso
La richiesta di rimborso può essere presentata dal contribuente che abbia:
- versato più del dovuto: in tal caso richiederà il rimborso da eccedenza di pagamento;
- pagato un tributo che poi è stato annullato: ossia rimborso da sgravio.
Pagamento con compensazione
È inoltre possibile compensare i propri crediti commerciali vantati verso la PA o quelli erariali con i tributi riportati nelle cartelle di pagamento. La compensazione con crediti commerciali verso la PA può essere applicata qualora l’impresa abbia effettuato dei lavori per conto di una PA e non abbia ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata. È indispensabile che l’amministrazione interessata certifichi il credito (dovrà essere presentata apposita istanza mediante la piattaforma informatica del MEF). È necessario che i crediti commerciali siano certi, liquidi, esigibili e non prescritti. Tali crediti potranno essere compensati con i carichi inclusi:
- in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate - AVE e avvisi di addebito INPS - AVA), notificati entro il 30 settembre 2013;
- in piani di definizione agevolata (rottamazione ter);
- in piani di saldo e stralcio.
Per l’anno 2021 è ammessa la compensazione per il pagamento, totale o parziale, di carichi inclusi in cartelle e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate - AVE e avvisi di addebito dell’INPS - AVA), affidati all’Agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020. La compensazione non potrà operare se riferita a carichi relativi alle “risorse proprie tradizionali”; anche se inclusi in piani di definizione agevolata.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione e al conseguente rilascio dell’attestazione di pagamento. Qualora il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo (scaduti o in scadenza), si dovrà indicare l’importo che il contribuente voglia estinguere.
Per quanto riguarda la compensazione delle cartelle con i crediti erariali (crediti IRPEF, IRES, IVA, etc.), il D.L. n. 78/2010 (e il successivo decreto attuativo del MEF del 10 febbraio 2011) permette di pagare, anche parzialmente le somme indicate in cartella che riguardano le imposte erariali (IRES, IRPES e IVA) e i relativi oneri accessori (aggio e spese comprese), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali. Si dovrà utilizzare il modello F24 accise (codice tributo RUOL).
Se il pagamento riguarda solo parzialmente le somme dovute, si potrà presentare all’Ufficio lo specifico modulo in cui si dichiari l’avvenuto pagamento in compensazione a mezzo F24 accise, indicando a quali cartelle attribuire il pagamento. In tale ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare andrà effettuata entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento se viene presentato il modello F24 accise tramite banche, poste ed Entratel, oppure presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Osservazioni conclusive

La previsione normativa di estensione del termine a 150 giorni per le cartelle di pagamento deve essere salutata positivamente sia dai contribuenti sia dagli addetti al settore. Infatti, tutte le cartelle notificate nella finestra che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 beneficeranno di questa sospensione extra di 150 giorni, rispetto agli ordinari 60 giorni. I 3 mesi in più serviranno per dare un notevole margine di tempo al contribuente per decidere il da farsi. Ossia se versare per intero il dovuto oppure se chiedere una dilazione, sempre entro la scadenza. Considerato inoltre che le cartelle notificate nell’ultimo quadrimestre del 2021 (dal 1° settembre al 31 dicembre) andranno in scadenza nel 2022, rispettivamente tra la fine di gennaio e la fine di maggio.
Si può così affermare che, per ora, la partita è sospesa sino al nuovo anno (inoltrato) ma questo tempo a disposizione deve essere ben utilizzato e impiegato, soprattutto ai fini organizzativi e di gestione per evitare poi di trovarsi all’ultimo momento, con inevitabili accavallamenti relativi alle nuove scadenze.
È necessario entrare nell’ottica che per un periodo di quattro mesi, ossia da settembre a fine dicembre, tutte le cartelle notificate potranno beneficiare di questo termine “maxi”: termine che, non da ultimo, va valutato anche per l’eventuale proposizione del ricorso in Commissione tributaria circa i vizi eventualmente inficianti la cartella. Termine assai notevole che, in ogni caso, garantisce al difensore un maggior tempo per costruire il proprio ricorso.

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