Lavoro e Previdenza Adempimenti del sostituto d’imposta

Certificazione unica autonomi: ultime ore per l’invio

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I sostituti d’imposta devono provvedere alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche che contengono redditi erogati non utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il termine per l’invio della Certificazione Unica dei lavoratori autonomi è allineato alla scadenza per l’invio del modello 770/2021, fissata al prossimo 2 novembre (il termine di legge del 31 ottobre 2021 cade di domenica e il 1° novembre è un giorno festivo).
Le Certificazioni Uniche con riferimento al periodo d’imposta 2020, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, devono essere trasmesse per via telematica entro il 2 novembre 2021. La disciplina vigente, infatti, prevede la coincidenza con il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), fissata per quest’anno al 2 novembre (in quanto il 31 ottobre 2021 è domenica e il 1° novembre è un giorno festivo).

Certificazione Unica: redditi da attestare

Sono tenuti a rilasciare la Certificazione Unica 2021 i sostituti d’imposta che devono attestare l’erogazione, nel periodo d’imposta 2020, delle seguenti tipologie di redditi:
- di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d'appalto;
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi).
La Certificazione deve riportare inoltre l’indicazione esplicita delle ritenute di acconto operate.

Competenza per periodo d’imposta

Qualora il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nell'anno 2020 prima dell'approvazione della CU 2021, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2020 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine ordinariamente previsto.
La Certificazione Unica 2021 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2020 fino all'approvazione di una nuova certificazione.

Trasmissione telematica dei dati

I dati delle certificazioni uniche devono essere inviati telematicamente da parte:
- dei soggetti tenuti a trasmettere le certificazioni all'Agenzia delle Entrate;
- dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.
E’ necessario inoltre verificare di aver ricevuto l’impegno alla trasmissione telematica sottoscritto dal legale rappresentante del sostituto d'imposta.
A cura della Redazione

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