C’è tempo fino a fine anno per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Con provvedimento del 3 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini accogliendo le richieste di operatori economici, associazioni di categoria e ordini professionali. La mancata adesione al servizio (entro il precedente termine del 30 settembre) avrebbe comportato l’impossibilità di effettuare il download del file xml della fattura e di acquisire il duplicato informatico, pur restando possibile ricavare le informazioni necessarie accedendo al portale Fatture e Corrispettivi. L’adesione effettuata entro il 31 dicembre consentirà la consultazione dei file di tutte le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Sembrava giunta all’epilogo la serie di proroghe del termine di adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, servizio originariamente concepito al fine di dare attuazione al D.Lgs. n. 127/2015 che stabiliva (art. 1, comma 1) che “a decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche”.
Una fase contrassegnata da numerosissime proroghe, l’ultima delle quali contenuta nel
provvedimento n. 17289 del 30 giugno 2021, che aveva così fissato appunto nel
30 settembre 2021 il
termine ultimo entro il quale aderire al servizio (nel precedente provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021 era indicato il termine del 30 giugno 2021).
Il provvedimento avrebbe dovuto sancire la fine del periodo transitorio (di durata, lo si rimarca, pluriennale). Il continuo differimento del termine è stato causato dalla necessità, da un lato, di garantire la privacy dei soggetti i cui dati personali confluiscono nel Sistema di Interscambio e, dall’altro, di assicurare che questo flusso di informazioni (per lo meno quelle rilevanti per lo svolgimento di attività di controllo e indagine da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza) non rimanesse inutilizzato.
Il Garante della privacy ha collaborato a lungo con l’Agenzia delle Entrate al fine di pervenire ad una soluzione che contemperasse le contrapposte esigenze dei due enti. Ed è, pertanto, nell’ottica di questa cooperazione che devono essere inquadrate le ripetute proroghe del regime transitorio.
Adesione al servizio: la disciplina al 30 settembre 2021
Dal 1° gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha proceduto alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche. La qualifica di temporaneità dell’operazione scaturisce dalla scelta effettuata dall’operatore IVA, dall’intermediario appositamente delegato o dal consumatore finale: qualora tali soggetti abbiano aderito al servizio di consultazione e duplicazione delle fatture elettroniche i dati xml dei documenti informatici e la relativa possibilità, dunque, di acquisirne i duplicati, sono rimasti nella loro disponibilità.
Interessante notare che, nell’ipotesi in cui solamente una delle parti indicate nella fattura elettronica abbia aderito al servizio di consultazione, esclusivamente questa potrà acquisirne una copia.
Chi non ha effettuato, invece, l’adesione al servizio, ha potuto sperimentare in prima persona le conseguenze di tale omissione: l’impossibilità di effettuare il download del file xml della fattura e di acquisire, in tal modo, il suo duplicato informatico. A partire dal 1° ottobre 2021, infatti, all’operatore non è rimasta altra possibilità che quella di ricavare i dati dal portale Fatture e Corrispettivi, senza però poterne acquisire i relativi duplicati informatici: dati liberamente consultabili (ma, lo si ripete, non scaricabili o duplicabili) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA cui le fatture elettroniche si riferiscono.
Ad aumentare il novero delle richieste di riapertura dei termini il fatto che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto eliminare (entro il termine di 60 giorni dalla mancata adesione da effettuarsi entro 30 settembre) i dati relativi al documento elettronico (ad eccezione di quelli elencati nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, conservati al fine di supportare le attività di polizia economica e finanziaria, di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali svolte dalla Guardia di Finanza, come disposto dall’art. 14, D.L. n. 124/2019).
Riapertura dei termini fino al 31 dicembre
Con
provvedimento n. 298662/2021 del 3 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha sancito la riapertura dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici: il nuovo termine utile per effettuare l’adesione è, dunque, fissato al
31 dicembre 2021.
Nessun dubbio in relazione alla valenza retroattiva dell’adesione effettuata entro questo nuovo termine: gli operatori che effettuino l’adesione in un periodo compreso tra il 30 settembre 2021 (il precedente termine per l’adesione) e il 31 dicembre 2021 potranno non soltanto consultare, ma anche scaricare i file delle fatture relative a questo periodo.
Nel provvedimento n. 298662/2021, infatti, si legge che “l’Agenzia delle entrate rende disponibili in consultazione, al soggetto che ha effettuato l’adesione e agli intermediari delegati, i file di tutte le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019”.
A suffragio di quanto detto si aggiunge, peraltro, che il nuovo messaggio destinato agli operatori che, a decorrere dal 3 novembre 2021, effettueranno il login nel portale Fatture e Corrispettivi, riporta: “il periodo transitorio per effettuare l’adesione alla consultazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, perciò sono consultabili e scaricabili i file delle fatture pervenute a SdI a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI”.
Non si può, in conclusione, non prendere atto di come l’Agenzia delle Entrate abbia, difatti, dato ascolto alle numerose lamentele pervenutele nell’arco di questo mese da parte degli operatori e, conseguenzialmente, agito in maniera tale da rendere, come si legge nelle motivazioni del provvedimento, meno gravosi “gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti”.
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