Con il 30 novembre 2021 scade il termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020. Il modello Redditi di quest’anno contiene molte novità frutto del periodo emergenziale in atto: trattandosi, per la quasi totalità di esse, di aiuti - sotto forma di contributi a fondo perduto o di crediti d’imposta - queste novità hanno importanti ripercussioni sulla compilazione del dichiarativo 2021. Pertanto, prima di procedere all’invio del modello, è opportuno effettuare alcuni controlli onde evitare di incappare in qualche errore di compilazione.
Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di quest’anno, fissato al 30 novembre, non sembra essere in discussione. Non è all’orizzonte alcuna proroga, pertanto, a pochi giorni dallo scadere del termine per l’invio, molti contribuenti sono alle prese con gli ultimi controlli.
E, considerata la mole delle novità che hanno interessato il modello Redditi 2021, i controlli non sono pochi né agevoli.
Basti pensare alle tante misure anti-Covid che sono state introdotte con i vari decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, consistenti in contributi a fondo perduto o in crediti d’imposta di cui va data evidenza in dichiarazione.
Le difficoltà connesse a tali agevolazioni non sono legate solo alla loro corretta imputazione nei vari quadri del modello, ma anche e soprattutto agli impatti che esplicano sulla complessa disciplina degli aiuti di Stato.
Al netto di tutto ciò, però, va detto che non cambiano le regole di presentazione che sono quelle ormai consolidate da anni.
Proviamo, dunque, a riepilogarle, ponendo una particolare attenzione al controllo della corretta compilazione per le novità anti-Covid.
Quali controlli effettuare sulle misure anti-Covid in dichiarazione
Una particolare attenzione, quest’anno, va riservata alla compilazione dei quadri in cui si riportano le eventuali agevolazioni anti-Covid fruite.
Ci si riferisce, tra gli altri, ai molteplici aiuti forma di crediti d’imposta, che vanno indicati nel quadro RU.
In particolare, va controllata l’imputazione nel quadro RU dei seguenti bonus:
- credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65, D.L. n. 18/2020) indicato con codice I1;
- credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro (art. 120, D.L. n. 34/2020 e art. 1, commi 1098 e 1099, legge n. 178/2020), codice I6;
- credito per il recupero del bonus vacanze (art. 176, D.L. n. 34/2020 e art. 5, commi 6 e 7, D.L. n. 137/2020), codice I7;
- credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020), codice H8;
- credito d’imposta sanificazione ambienti e acquisto dispositivi di protezione (art. 125, DL n. 34/2020 e art. 31, comma 4-ter, DL n. 104/2020), codice H9.
Altro controllo è riservato alla esatta compilazione del prospetto Aiuti di Stato, che si concretizza nella compilazione dei righi RS401 e RS402 del modello Redditi e del modello IRAP.
Infatti, molti degli aiuti concessi per contrastare la crisi determinata dall’emergenza epidemiologica, impattano sulla disciplina UE sugli aiuti di Stato.
Va però tenuto presente che, con l’abrogazione del comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 ad opera dell’art. 1-bis del Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza da Covid-19 (quindi, si tratta solamente dei contributi a fondo perduto e non anche degli altri bonus) non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate, con un avviso pubblicato il 27 luglio 2021 sul proprio sito istituzionale, ha precisato che:
- i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (modello Redditi), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (modello IRAP);
- gli stessi soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli Aiuti di Stato contenuto in tali modelli.
Sono esclusi dal prospetto anche i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.
Resta, invece, l’obbligo per gli altri aiuti. Per questi, un controllo va fatto sui dati inseriti nel prospetto relativi agli eventuali aiuti concessi sotto forma di credito d’imposta. In pratica, va verificato che l’importo dell’aiuto da indicare nel prospetto sia pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU.
Come presentare la dichiarazione
Le modalità per presentare la dichiarazione sono invariate rispetto allo scorso anno. Pertanto, il modello Redditi 2021, se non si rientra in uno dei pochi casi in cui è possibile consegnarlo negli uffici postali (per costoro la scadenza è stata il 30 giugno), va presentato esclusivamente per via telematica:
- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato.
Inoltre, le società di capitali possono inviare la dichiarazione tramite società appartenenti al gruppo mentre le Amministrazioni pubbliche possono utilizzare altri soggetti incaricati.
Per i contribuenti italiani residenti all’estero, se non intendono trasmettere telematicamente la dichiarazione, resta ferma la possibilità di spedirla (sempreché tali contribuenti non siano titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione, al consueto indirizzo del Centro Operativo di Venezia e precisamente, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE).
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