In ordine alla presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati del registro carico/scarico degli impianti di distribuzione stradale non presidiati (ghost station), nelle more dell’esaurimento del periodo transitorio, rimanendo in ogni caso impregiudicata l’operatività di tali impianti, i relativi esercenti dovranno continuare a registrare le movimentazioni non oggetto di invio telematico sul registro cartaceo, utilizzando i registri di carico e scarico in uso per il 2021. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 42/D del 22 dicembre 2021.
Con la circolare n. 42/D del 22 dicembre 2021 l'Agenzia delle Dogane ha reso indicazioni operative in merito alla presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati del registro c/s degli impianti di distribuzione stradale non presidiati.
A seguito delle denunce presentate dagli esercenti impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. ghost station), gli UUDD hanno provveduto, per ciascun impianto di competenza, a predisporre il registro telematico di cui all’art. 2 della determinazione direttoriale prot. 724 del 21 marzo 2019 e a rilasciare l’autorizzazione di cui all’art. 10, comma 2, della determinazione medesima.
Con la circolare n. 48/D/2020, è stata prevista la possibilità, durante l’anno 2021, di un periodo di prova della funzionalità del sistema elettronico di ciascun impianto, durante il quale l’esercente ha continuato a tenere le prescritte contabilità o nel registro cartaceo rilasciato dall’UD competente per l’anno 2021 ovvero proseguendo le scritturazioni sul registro dell’anno 2020.
Terminato il periodo di prova, molti esercenti ghost station hanno regolarmente iniziato a trasmettere, nel corso del corrente anno, i dati del registro telematico.
Sono state, tuttavia, segnalate talune ulteriori problematiche tecniche, principalmente connesse a disallineamenti tra l’impostazione del registro telematico e il reale stato di fatto ovvero relative alla gestione di talune particolari causali di carico o di scarico, che hanno impedito l’attivazione del registro telematico presso più ghost station.
Stante il periodo di prova già disposto dalla circolare n. 48/D/2020 e constatato l’avvenuto adeguamento da parte di numerosi esercenti, è stato necessario pervenire, nel più breve tempo possibile, all’avvio del registro telematico anche presso gli impianti investiti da tali particolari problematiche.
Al riguardo, al fine di agevolare la progressiva risoluzione delle criticità, l’invio dei dati dagli impianti interessati potrà essere attivato gradualmente, previa trasmissione all’UD competente di un cronoprogramma di adeguamento da parte dell’esercente che assicuri il rispetto dei seguenti adempimenti.
In primo luogo, dovrà essere attivato, entro il primo trimestre del 2022, almeno l’invio dei dati dei totalizzatori e dei quantitativi presi in carico con l’e-DAS.
I dati relativi ad altre tipologie di movimentazione e quelli delle telemisure, potranno essere attivati anche successivamente, comunque, entro il secondo trimestre del 2022. In ogni caso, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della determinazione, i dati contabili dovranno essere storicizzati nel concentratore esterno di stazione come rilevati dal concentratore di stazione.
Nelle more dell’esaurimento di tale periodo transitorio, rimanendo in ogni caso impregiudicata l’operatività degli impianti, i relativi esercenti dovranno continuare a registrare le movimentazioni non oggetto di invio telematico sul registro cartaceo, utilizzando i registri di carico e scarico in uso per il 2021.
Qualora occorra un’estensione degli stessi, l’UD territorialmente competente sull’impianto, previa richiesta dell’esercente, procederà al rilascio dei necessari supporti cartacei vidimati. Con riferimento alle movimentazioni di prodotti effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, il medesimo esercente trasmetterà il prospetto riepilogativo cartaceo per l’anno 2021 entro il 31 gennaio 2022.
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