È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 221/2021, che proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e dispone ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Dal 1° febbraio 2022, il Green pass avrà una validità ridotta a 6 mesi. Il decreto prevede inoltre che sia assicurato, fino al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
In particolare, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Si riassumono di seguito le principali misure.
Certificato verde
Il decreto stabilisce la nuova validità della certificazione verde COVID-19 che - a decorrere dal 1° febbraio 2022 - è di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale.
Sempre a decorrere dal 1° febbraio 2022, a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19 che ha validità di sei mesi (precedentemente erano nove) a decorrere dall'avvenuta guarigione.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Dal 25 dicembre (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto trova applicazione anche in zona bianca. Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande
Il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.
Tamponi a prezzo ridotto
Il decreto prevede che sia assicurato, fino al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
Entrata in vigore
Il decreto è entrato in vigore il 25 dicembre 2021.
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