A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022 all'importazione di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 si applica l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA. Lo ha previsto la Commissione UE con la decisione n. 2021/2313 del 22 dicembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 28 dicembre 2021. Le merci sono ammesse in esenzione dai dazi e dall'IVA se sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L464 del 28 dicembre 2021 è stata pubblicata la decisione della Commissione europea n. 2021/2313 del 22 dicembre 2021 relativa all'esenzione dai dazi doganali edall'IVA per l'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2022.
Le merci sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA sulle importazioni, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:
i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;
ii) messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni indicate;
- le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva n. 2009/132/CE;
- le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.
Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA sull'importazione se sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19.
Queste esenzioni si applicano alle importazioni effettuate verso Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 1, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.
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