Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Riserve valutative: aceabili solo dal momento in cui diventano effettive

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Solo le riserve formate con utili "effettivi" ed al contempo utilizzabili o per copertura perdite, o per aumenti di capitale sono da considerarsi "Aceabili" già a partire dal primo giorno dell'esercizio in cui interviene la delibera di accantonamento. Diversamente, le riserve valutative (benchè utilizzabili per distribuzione, o per copertura perdite, o per aumenti di capitale) divengono aceabili solo dal momento in cui diventano effettive per effetto del venir meno della primaria condizione di indisponibilità. Lo ha reso no l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 889 del 30 dicembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 889 del 30 dicembre 2021 riguardante la rilevanza della riserva di rivalutazione ai fini ACE.
Il comma 6 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE), ribadendo quanto già disposto dal precedente DM del 14 marzo 2012, ha previsto che ai fini del comma 2 - secondo cui rilevano come incrementi del capitale proprio gli accantonamenti di utili a riserve ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili - si considerano riserve di utili non disponibili (ossia, non acceabili tout court):
- le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione; nonché
- quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite.
La stessa norma chiarisce ulteriormente che nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Nella Circolare n. 21/E del 21 giugno 2015 - con specifico riferimento alle "riserve da rivalutazione, iscrivibili a seguito delle previsioni contenute in leggi speciali nonché in applicazione dell'obbligo di deroga di cui al comma quarto dell'art. 2423 del codice civile" - è stato, inoltre, chiarito che le riserve da rivalutazione sono riconducibili nel novero delle riserve da utili non disponibili, (poichè derivanti da fenomeni valutativi) e, quindi, non rilevanti ai fini dell'ACE, tuttavia, esse rilevano ai fini ACE, semprechè si siano formate a decorrere dal periodo d'imposta 2011, per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della riclassificazione in riserve disponibili.
In merito alla predetta riclassificazione si osserva che, al pari delle operazioni di cessione/dismissione, l'ammortamento dei valori rivalutati rappresenta realizzo dei maggiori valori che da "virtuali" si fanno "reali".
L'ammortamento, in sostanza, facendo partecipare (a riduzione degli utili d'esercizio) il costo rivalutato dei beni strumentali al risultato economico dell'impresa, ne concretizza il valore, che da semplicemente stimato diventa effettivo.
In sintesi, il concorso delle riserve di utili alla determinazione della base agevolabile ai fini ACE richiede la duplice contestuale condizione che si tratti di riserve derivanti da utili effettivi (ie. "non valutativi") e che siano distribuibili, ovvero utilizzabili o per copertura perdite, o per aumenti di capitale.
Solo le riserve formate con utili "effettivi" ed al contempo utilizzabili come sopra specificato sono da considerarsi "Aceabili" già a partire dal primo giorno dell'esercizio in cui interviene la delibera di accantonamento.
Diversamente, le riserve cd. valutative (benchè utilizzabili per distribuzione, o per copertura perdite, o per aumenti di capitale) divengono aceabili solo dal momento in cui diventano effettive per effetto del venir meno della primaria condizione di indisponibilità (i.e. al momento del realizzo/della riclassificazione).
A cura della Redazione

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