Nel caso in cui in una fondazione di famiglia in Liechtenstein si manifesti l'ingerenza dei beneficiari nella gestione del patrimonio della fondazione stessa e, conseguentemente, la sua inesistenza ai fini fiscali italiani, dal punto di vista dell'imposizione diretta, i redditi formalmente prodotti dalla fondazione successivamente alla morte dei fondatori sono da assoggettare a tassazione in capo ai beneficiari secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 9 dell’11 gennaio 2022.
Con la risposta a interpello n. 9 dell’11 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di qualificazione fiscale di una fondazione di famiglia del Liechtenstein.
Una fondazione di famiglia del Liechtenstein può considerarsi quale istituto analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest'ultimo e, conseguentemente, essere soggetta alle disposizioni allo stesso applicabili.
In particolare, affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo, ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.
In realtà, dall’analisi del caso concreto è emerso che le clausole statutarie e le modalità attraverso le quali, concretamente, si realizza lo scopo principale della fondazione, manifestano l'ingerenza dei beneficiari nella gestione del patrimonio della stessa e, conseguentemente, l'inesistenza ai fini fiscali italiani della fondazione.
Dal punto di vista dell'imposizione diretta ne deriva che i redditi formalmente prodotti dalla fondazione, successivamente alla morte dei fondatori, siano da assoggettare a tassazione in capo ai beneficiari secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.
Gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti e suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale, di cui al D.L. n. 167/1990, attraverso l'indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Ai fini delle imposte indirette, le somme attribuite dalla fondazione ai beneficiari italiani assumono rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni.
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