Se i premi, ricevuti sinallagmaticamente per effetto della sottoscrizione del contratto, rientrano nelle categorie reddituali del reddito d'impresa ovvero del reddito di lavoro autonomo, è applicabile la ritenuta con l'aliquota del 25 per cento, con facoltà di rivalsa del sostituto d’imposta. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 21 del 13 gennaio 2022, con cui ha ricordato che i premi corrisposti ai consumatori finali non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta alla fonte.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 21 del 13 gennaio 2022 riguardante l’applicazione della ritenuta su operazioni a premio.
Il Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di cui al d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 reca la disciplina organica delle manifestazioni a premio che comprendono i concorsi a premio e le operazioni a premio.
Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono: a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico; b) le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
In particolare, secondo l’art. 30 del d.P.R. 600 del 1973 i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte.
Lo stesso articolo stabilisce che l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, già prevista per i concorsi a premio, è stata estesa anche alle operazioni a premio.
Si desumono i seguenti principi in merito al trattamento tributario dei premi erogati in base ad "operazioni a premio":
-sono assoggettati a ritenuta alla fonte i premi derivanti da "operazioni a premio" se riconducibili in una delle categorie reddituali dell'articolo 6 del Tuir;
-i premi non riconducibili ad alcuna categoria del citato articolo 6 (ad es. i premi corrisposti ai consumatori finali) non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta alla fonte;
-i premi riconducibili in categorie reddituali per le quali già è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte sono assoggettati a ritenuta alla fonte con l'aliquota e le modalità proprie della categoria di appartenenza (ad es. per i premi corrisposti al dipendente, la ritenuta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota relativa al proprio scaglione di reddito e con le modalità previste dall'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973);
-la ritenuta alla fonte si applica a titolo d'imposta e con facoltà di rivalsa per i premi derivanti da operazioni a premio riconducibili in categorie reddituali per le quali la relativa disciplina tributaria non prevede l'assoggettamento a ritenuta alla fonte: in tal caso l'aliquota applicabile è quella del 25 per cento fissata in via residuale.
Pertanto, se i Premi, ricevuti sinallagmaticamente per effetto della sottoscrizione del contratto, rientrano nelle categorie reddituali del reddito d'impresa ovvero del reddito di lavoro autonomo, è applicabile la ritenuta con l'aliquota del 25 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 30, con facoltà di rivalsa del sostituto d’imposta.
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