La retrocessione della proprietà del bene oggetto di un precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso deve essere tassata autonomamente ai fini dell'imposta registro, con applicazione dell'aliquota in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 18 gennaio 2022, con cui ha analizzato il trattamento tributario applicabile, ai fini della tassazione indiretta, alla risoluzione per mutuo consenso del contratto di compravendita e alla retrocessione della proprietà del bene.
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