La risoluzione di diritto del contratto costituisce il presupposto per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini dell’IVA: non è necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi della causa risolutiva, ciò che rileva è l’annotazione della variazione e della causa nei registri IVA delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate: la nota di variazione in diminuzione potrà quindi essere emessa a partire da tale momento e sino alla presentazione della dichiarazione IVA del relativo anno.
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