A causa dell’emergenza prodotta dalla pandemia, la legge di Bilancio 2022 ha disposto un riordino generale della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, anche per i lavoratori delle micro-imprese. Le novità, sono applicabili a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa con intervento dei trattamenti di integrazione salariale, decorrenti dal 1° gennaio 2022; non trovando, invece, applicazione per periodi di riduzione sospensione di attività lavorativa aventi ad oggetto periodo plurimensili “a cavallo” degli anni 2021-2022. Per tali interventi continueranno ad essere applicate le disposizioni ante novella normativa. Le disposizioni sono state integrate anche dal decreto Sostegni Ter. Quali sono le modifiche riguardanti i fondi di solidarietà e il FIS-Fondo di Integrazione Salariale?
L’obiettivo del legislatore è stato quello di predisporre una sistema di protezione sociale, il più universale possibile, in grado di offrire una tutela per le eventuali riduzioni e sospensioni di attività lavorativa anche ai lavoratori delle micro-imprese, superando definitivamente l’esperienza della cassa integrazione in deroga, fornendo strumenti idonei ad accompagnare imprese e lavoratori in una fase di transizione economica e produttiva, come quella che caratterizzerà i prossimi anni a venire.
La novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022
(l. n. 234/2021), sono applicabili a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa con intervento dei trattamenti di integrazione salariale,
decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Non trovando invece applicazione per periodi di riduzione sospensione di attività lavorativa aventi ad oggetto periodo plurimensili “a cavallo” degli anni 2021 – 2022.
Per tali interventi continueranno ad essere applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 148/2015 ante novella normativa.
Le disposizioni della legge di Bilancio 2022 sono state in parte integrate dal
decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022)
Fondi bilaterali e Fondo di integrazione salariale
Per assicurare una tutela a tutti i lavoratori il legislatore in sede di riforma ha apportato importanti modifiche al settore dei fondi di solidarietà già previsti dagli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015.
Tutti i datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale che occupano anche un solo dipendente, dovranno costituire per il tramite delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale fondi di solidarietà bilaterale che assicurino ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di integrazione salariale.
I suddetti fondi assicurano l’erogazione della prestazione di un assegno di integrazione salariale (prestazione che sostituisce dal 1° gennaio 2022 l’assegno ordinario) di importo pari al trattamento ordinario previsto dall’art. 3 comma 5 bis del D.Lgs. 148/2015, stabilendo l’aliquota di contribuzione dovuta e la durata della prestazione a seconda della causale richiamata e della soglia dimensionale dell’impresa entro comunque i limiti generali previsti dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 148/2015.
Dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ordinaria a tutti i fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del DURC documento unico di regolarità contributiva.
I fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 (ad esempio il fondo bilaterale per le attività professionali, l’FSBA per l’artigianato, il fodno bilaterale per la somminsitrazione) entro il 31 dicembre 2022 dovranno provvedere ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.
In caso di mancata costituzione dei fondi bilaterali di settore o in caso di mancato adeguamento dei fondi già esistenti entro il 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore, a partire dal 1° gennaio 2023, confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale previsto dall’art. 29 del D.lgs. 148/2015 che anch’esso è stato interessato da importanti novità introdotte dalla legge di bilancio 2022.
A partire dal 1° gennaio 2022 nel fondo di integrazione salariale (FIS) confluiscono tutti i datori di lavoro che impieghino almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e che non abbiano costituito (o adeguato) fondi bilaterali previsti dagli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015.
Nelle
more dell’adeguamento dei fondi bilaterali già costituiti (come chiarito dalla
circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 3 gennaio 2022), i datori di lavoro rientranti nei suddetti fondi ma con un numero di dipendenti in forza inferiore a quello previsto dal regolamento medio tempore in vigore, saranno attratti nella disciplina e nelle tutele del fondo di integrazione salariale.
Erogazioni del FIS e durate
Il Fondo di Integrazione Salariale per i casi di riduzione/sospensione di attività lavorativa derivanti da una delle causali ordinarie (crisi di mercato/mancanza di commesse ecc.) eroga la nuova prestazione dell’assegno di integrazione salariale (previsto dall’art. 30 comma 1 bis). Con le seguenti durate:
FIS – assegno integrazione salariale |
Classe dimensionale | Durata massima prestazione |
Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti | Durata massima 13 settimane (nel biennio mobile) |
Datore di lavoro che occupano più di 5 dipendenti | Durata massima 26 settimane (nel biennio mobile) |
Dal 1° gennaio 2022 non sarà più erogata la prestazione dell’assegno di solidarietà.
Aliquote di finanziamento del FIS e decorrenze
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’aliquota di finanziamento del fondo di integrazione salariale sarà pari allo 0,50% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente nel semestre precedente fino a 5 dipendenti e allo 0,80% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente nel semestre precedente più di 5 dipendenti.
La legge di Bilancio prevede per il 2022 alcune riduzioni dell’aliquota di finanziamento ordinaria del Fondo di integrazione salariale:
- 0,35 punti percentuali di riduzione per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato fino a 5 dipendenti;
- 0,35 punti percentuali di riduzione per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato più di 5 fino a 15 dipendenti;
- 0,110 punti percentuali di riduzione per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato più 15 dipendenti;
- 0,560 punti percentuali di riduzione per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti.
In caso di effettivo utilizzo delle prestazioni viene confermato un contributo addizionale del 4% calcolato sulla retribuzione persa.
Ai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti iscritti al FIS, per le causali di intervento previste in materia di integrazione salariale straordinaria (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà) si estende la disciplina dalla CIGS e i relativi oneri contributivi.
Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI |
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