In tema di riporto delle perdite fiscali, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali (e contabili) della fusione all'inizio dell'esercizio, l'ultimo bilancio, in tal senso inteso, per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è perfezionata giuridicamente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 77 del 4 febbraio 2022, con cui ha specificato che la locuzione "ultimo bilancio" deve essere correttamente intesa quale bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorchè non approvato a tale data.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 77 del 4 febbraio 2022 in tema di limite patrimoniale al riporto delle perdite fiscali.
La disciplina generale delle perdite nell'operazione di fusione - contenuta nell'articolo 172, comma 7, del TUIR - prevede che le perdite delle società che partecipano all'operazione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.
La disposizione limita e condiziona il riporto delle perdite proprie di ciascuna società partecipante alla fusione al fine di contrastare la realizzazione di operazioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle condizioni di solidità patrimoniale e vitalità economica previste dalla norma.
In primo luogo, il diritto al riporto delle perdite di ciascuna società partecipante alla fusione in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione è condizionato alla permanenza di condizioni di vitalità economica (c.d. "requisiti economici") delle società in perdita - desunte dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato sostenute - al fine di verificare che la società portatrice di perdite fiscali pregresse non si sia depotenziata precedentemente all'operazione di fusione.
Nell'ipotesi in cui i suddetti "requisiti economici" risultino soddisfatti, la disposizione in esame prevede un limite massimo dell'ammontare delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione riportabili in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione.
Tale limite è rappresentato dalla consistenza del patrimonio netto (depurato dei versamenti e conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi) delle società in perdita, come risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile.
La questione dell'individuazione dell'"ultimo bilancio" cui fa riferimento la disposizione, per la quantificazione del patrimonio netto che costituisce il limite al riporto delle perdite, è stata oggetto della risoluzione n. 54 del 9 maggio 2011. In tale occasione, dopo aver evidenziato come la formulazione attuale del comma 7 dell'articolo 172 del TUIR sia il risultato di una serie di modifiche normative succedutesi negli anni, si è inteso valorizzare la ratio sottesa alla previsione del c.d. "limite patrimoniale", ossia la volontà del legislatore di "attuare una soluzione equilibrata che pur mantenendo fermo il diritto del riporto delle perdite, eviti che per mezzo della fusione si trasmettano deduzioni del tutto sproporzionate alle consistenze patrimoniali delle società fuse o incorporate".
E' stato, pertanto, chiarito che il legislatore fiscale ha individuato nel suddetto limite patrimoniale un indice, ancorché approssimativo, in grado di misurare la capacità della società - intesa come autonoma organizzazione e prima dell'integrazione dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione - di produrre in futuro redditi imponibili tali da compensare le perdite fiscali pregresse riportate.
Nella citata risoluzione, inoltre, si è avuto modo di osservare come l'introduzione, ad opera del D.L. n. 223 del 2006, di un ulteriore periodo al comma 7 dell'articolo 172 in virtù del quale si rende necessario quantificare anche le perdite "di periodo", in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9 del citato articolo 172, rafforza la scelta di adottare - come termine di riferimento - un patrimonio netto, quale indice di redditività prospettica della società in perdita, che sia quanto più prossimo alla data di efficacia giuridica della fusione.
La citata risoluzione prosegue affermando, pertanto, che la finalità della disposizione in commento, nella sua evoluzione storica, rende necessario un confronto tra due termini omogenei (dal punto di vista temporale), ossia la "dote" di perdite fiscali pregresse (nonché "di periodo", in caso di retrodatazione fiscale) alla data di efficacia giuridica della fusione e la consistenza del patrimonio netto a tale data ovvero, in caso di retrodatazione, ad una data quanto più prossima, e ciò a prescindere dalla circostanza che il relativo bilancio sia stato già approvato.
Pertanto, come è stato riferito nella risoluzione citata si ritiene che la locuzione "ultimo bilancio" contenuta nell'articolo 172, comma 7, primo periodo, del TUIR, debba essere correttamente intesa quale bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorchè non approvato a tale data. In particolare, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali (e contabili) della fusione all'inizio dell'esercizio, l'ultimo bilancio, in tal senso inteso, per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è perfezionata giuridicamente.
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