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Lavoratori autonomi occasionali: chi non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva - Infografica

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C’è una ampia gamma di committenti e di prestazioni occasionali che sono espressamente escluse dal nuovo obbligo di comunicazione preventiva telematica, previsto dal decreto Fisco-Lavoro. In particolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con due note pubblicate nel 2022, una specifica elencazione dei casi di esonero. In considerazione della gravità delle sanzioni previste in caso di inadempimento, è importante conoscere tutte le indicazioni di prassi e metterle a sistema. In una infografica vengono individuate tutte le categorie e le fattispecie escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva.
A partire dal 21 dicembre 2021 è entrato in vigore l’obbligo, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante.
Il Ministero del lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), nelle note a firma congiunta n. 29 e n. 109 del 2022, hanno fornito una serie di indicazioni specifiche sui soggetti obbligati ed esonerati dall’obbligo introdotto dalla legge n. 215/2021.

Campo di applicazione

I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:
- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.
Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.
Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.
Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Ai prestatori d’opera occasionali non si applica la normativa assistenziale INAIL.

Soggetti obbligati

La comunicazione deve essere effettuata in via preventiva da parte:
- dei committenti che operano in qualità di imprenditori,
- dei lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.,
attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale. Trattandosi di un indirizzo di posta non certificata è necessario conservare una copia della comunicazione.
La comunicazione può essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail senza alcun allegato indicando:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato è necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Soggetti e contratti esclusi dall’obbligo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di collaborazione occasionale:
- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
- il rapporto con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
- le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD;
- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
- i rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- i partiti politici;
- le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- le ONLUS.

Sanzioni

La disposizione prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida.
Le sanzioni possono essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e possono applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Nella seguente infografica vengono riepilogate tutte le categorie e le fattispecie escluse dall’obbligo.

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