Con il messaggio n. 772 del 2022, l’INPS prende in esame l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali con riferimento alle farmacie. Nel documento di prassi vengono fornite indicazioni per il recupero del contributo ordinario e la regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale. Quest’ultima dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.
Nel messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022, l’INPS torna ad occuparsi del nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e, in particolare, delle farmacie connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10.
L’Istituto detta le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo dalla data di decorrenza dell’entrata in vigore del decreto istitutivo del medesimo (marzo 2020), nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Codice autorizzazione
A decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione“0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S” (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
Compilazione denuncia Uniemens
I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento “CausaleACredito” i nuovi codici causale:
- L221, per il “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo del credito spettante.
- L222, per il “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo del credito spettante.
Versamento contribuzione al FIS
Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteADebito”, l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati:
- in “CausaleADebito” il codice “M131” o “M149” già in uso;
- in “Retribuzione” l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
- in “SommaADebito” l’importo del contributo:
a. pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M131);
b. pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.
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