Quanto alle elezioni del Comitato Pari Opportunità, la circostanza che nelle incompatibilità con la carica di componente del CPO vi sia quella di componente del Consiglio dell’Ordine, con espressa salvezza per la designazione effettuata dal Consiglio dell’Ordine, fa ritenere che il Consiglio dell’Ordine debba scegliere il membro da nominare al proprio interno. Lo ha specificato il CNDCEC con la pubblicazione del pronto ordini n. 53 del 23 febbraio 2022.
Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 53 del 23 febbraio 2022 riguardante le elezioni del Comitato Pari Opportunità.
Il Consiglio Nazionale ha ricordato che in base all’art. 4 del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei CPO approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27 maggio 2021 il CPO, previsto dal co. 1-bis dell’art. 8 D.Lgs. n. 139/2005, si compone di 5 o 7 membri (in base al numero degli iscritti nell’albo), tutti iscritti nelle due sezioni dell’Albo, di cui uno è designato dal Consiglio dell’Ordine, mentre gli altri (4 o 6) devono essere eletti.
Il membro nominato dal Consiglio dell’Ordine assume di diritto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento detto, la presidenza del CPO e al Presidente sono riconosciuti i seguenti poteri: rappresenta il CPO medesimo, convoca e presiede le riunioni, formula l’ordine del giorno delle riunioni e riferisce al Consiglio dell’Ordine in merito alle iniziative intraprese.
All’art. 9 del Regolamento detto è inoltre previsto che la carica di componente del CPO sia incompatibile, con quella di componente del Consiglio dell’Ordine, salvo che per il caso del membro designato dal Consiglio dell’Ordine.
La circostanza che nelle incompatibilità con la carica di componente del CPO vi sia quella di componente del Consiglio dell’Ordine, con espressa salvezza per la designazione effettuata dal Consiglio dell’Ordine, fa ritenere che il Consiglio dell’Ordine debba scegliere il membro da nominare al proprio interno.
Depone nel medesimo senso anche la circostanza che l’elezione dei membri del CPO e del Consiglio dell’ordine siano strettamente collegate tra loro in quanto da un lato il CPO ai sensi dell’art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 è istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine e decade in caso di scioglimento di questo, e dall’altro lato il Regolamento per l’elezione dei CPO all’art. 4, co. 1 prevede espressamente che questo venga eletto e rinnovato in occasione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine.
Oltre ciò non può non evidenziarsi la circostanza che sia lo stesso Presidente del CPO a dover mantenere informato il Consiglio dell’Ordine sulle attività poste in essere. Inoltre, prevedere che il Presidente del CPO possa essere un soggetto qualunque, non eletto nel Consiglio dell’ordine, stride con la natura di organo elettivo del CPO, quale organo espressivo della volontà degli iscritti all’albo.
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