Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

IVA al 10% per i RAEE

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Ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE è applicabile l'aliquota IVA del 10%: tali rifiuti sono ora espressamente considerati dal legislatore "rifiuti urbani". Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 91 del 1° marzo 2022, con cui ha specificato che allo stato attuale è possibile ritenere l'intermediario un gestore di rifiuti, in quanto soggetto in linea generale agli stessi obblighi e responsabilità. L'aliquota IVA del 10% è pertanto applicabile anche alle prestazioni di gestione rese in qualità di "intermediario senza detenzione di rifiuti".
Con la risposta a interpello n. 91 del 1° marzo 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'aliquota IVA applicabile ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Il D.Lgs. n. 22/1997 è stato abrogato dall'art. 264, D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente, TUA). Pertanto è alle disposizioni del TUA, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, che occorre fare riferimento per la corretta applicazione del n. 127-sexiesdecies.
Le attività di "gestione, stoccaggio e deposito temporaneo" sono definite dall'art. 183 TUA nel modo seguente:
- gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici (o vulcanici), ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
-stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R/3 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis.
La definizione di "rifiuti urbani" è da ricondurre all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del TUA che, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020 e ai fini che qui interessano, ricomprende in tale ambito i i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n.d.r. RAEE), rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili.
I RAEE sono ora espressamente qualificati "rifiuti urbani". La definizione di "rifiuti speciali" è invece da ricondurre all'art. 184, comma 3, lettera g) del TUA. In considerazione delle norme appena riportate, si ritiene applicabile ai RAEE l'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies in quanto tali rifiuti sono ora espressamente considerati dal legislatore "rifiuti urbani" (cfr. lettera b-ter dell'art. 183 TUA).
Ai fini del riconoscimento di questa aliquota agevolata non si ritengono di ostacolo i chiarimenti resi con la risoluzione n. 55/E del 2007 in tema di "svolgimento diretto" delle attività. Secondo tale risoluzione, i corrispettivi per l'attività di gestione potrebbero beneficiare dell'aliquota IVA ridotta solo quando vengano corrisposti a fronte dello svolgimento diretto da parte del Consorzio di attività di "gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti."
Medio tempore la definizione di "gestione" prevista all'art. 183 TUA è cambiata. L'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 205/2010 ha modificato l'intero art. 183, precisando (alla lettera n) che per "gestione" si intende "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, dove l'intermediario è qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
Nel senso di ritenere l'intermediario un gestore di rifiuti, depone anche l'art. 188 TUA, che disciplina la responsabilità della gestione dei rifiuti prevedendo che il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del decreto. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.
Allo stato attuale è dunque possibile ritenere l'intermediario un gestore di rifiuti, in quanto soggetto in linea generale agli stessi obblighi e responsabilità. L'aliquota IVA del 10% è pertanto applicabile anche alle prestazioni di gestione rese in qualità di "intermediario senza detenzione di rifiuti".
A cura della Redazione

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