Nell’ambito della rivalutazione per i settori alberghiero e termale, anche la società che svolge in via prevalente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio ed è proprietaria di alcuni immobili che utilizza per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero, può fruire della rivalutazione in relazione agli immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività. Inoltre, i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non possono effettuare la rivalutazione sia nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma solo una sola. Sono alcuni dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, sulla disciplina della rivalutazione e del riallineamento dettata dal decreto Agosto.
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