La nuova normativa della Legge di bilancio per il 2022 che ha introdotto un'esclusione soggettiva dall'obbligo di versamento dell'IRAP non ha efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022. Lo ha chiarito la Commissione finanze della Camera dei deputati in data 16 marzo 2022, con l’interrogazione 5-07710. Fino al 2021 non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.
Nella Commissione finanze della Camera dei deputati in data 16 marzo 2022, si è svolta l’interrogazione 5-07710, in tema di applicazione delle disposizioni in materia di abolizione dell'IRAP.
Il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo IRAP iniziato già con la legge Finanziaria per il 2008 e attuato, nel corso del tempo, mediante riduzione delle basi imponibili del tributo, con puntuali modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino ad arrivare, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, che ha interessato successivamente, in parte, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche i soggetti che fanno ricorso all'assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato.
La stessa legge n. 208 del 2015 ha previsto l'esclusione dal tributo in favore dei soggetti che esercitano un'attività agricola e determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.
Quindi, l'esclusione soggettiva delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni conferma il progressivo ridimensionamento dell'IRAP anche alla luce di quanto annunciato dal disegno di legge di delega fiscale che, all'articolo 5, prevede, nell'ambito della revisione dell'imposizione personale e dell'imposizione sul reddito d'impresa un graduale superamento dell'IRAP.
Giova evidenziare inoltre che, prima dell'intervento normativo adottato con la legge di bilancio, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, di fatto, erano già escluse dal tributo, il cui presupposto, per le persone fisiche, è costituito dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, ancorché dovessero dimostrare, ove richiesto, l'assenza del presupposto secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza.
Alla luce di un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
-sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
-impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
L'accertamento di tali condizioni, come evidenziato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 156/2001, e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuato con una valutazione del caso concreto.
Pertanto, per questi soggetti, alla luce della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione dal tributo si estende ora a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione.
E quindi le persone fisiche non saranno più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell'esercizio individuale di arti e professioni.
Ciò considerato all'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio per il 2022 che introduce un'esclusione soggettiva dall'obbligo di versamento dell'IRAP non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.
La riforma non determina una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.
Fino al 2021, pertanto, non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.
Ne consegue che non esista alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione relativamente con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.
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