Lavoro e Previdenza Contrattazione collettiva

Dipendenti CED, rinnovato il CCNL

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Per i dipendenti dei centri elaborazione dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e STP il 9 marzo 2022 Assoced e Lait con UGL Terziario hanno rinnovato il CCNL del comparto. Rideterminati i minimi tabellari e elevata l’indennità di funzione. Aggiornato l’importo dell’e.d.r. e quello da versare per l’assistenza integrativa. L'accordo decorre dal 1° aprile 2022 e scadrà il 31 marzo 2025.
Con l'accordo 9 marzo 2022 Assoced e Lait con UGL Terziario hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dei centri elaborazione dati, imprese ICT, professioni digitali e STP.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo, i nuovi importi mensili della paga base conglobata sono i seguenti:
Livelli
Importi mensili
dal 1.5.2022
dal 1.3.2023
dal 1.10.2023
dal 1.9.2024
Q/Direzione
2.793,36
2.827,84
2.862,33
2.896,81
Q
2.538,62
2.569,96
2.601,30
2.632,64
1
2.179,57
2.206,48
2.233,38
2.260,29
2
1.951,31
1.975,40
1.999,49
2.023,58
3S
1.870,87
1.893,96
1.917,06
1.940,16
3
1.751,43
1.773,06
1.794,68
1.816,30
4
1.629,65
1.649,77
1.669,89
1.690,01
5
1.551,61
1.570,76
1.589,92
1.609,07
6
1.310,33
1.326,50
1.342,68
1.358,86

Indennità di funzione

L'indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro, per 14 mensilità, viene così elevata:
Livelli
Importi mensili
dal 1.4.2022
dal 1.4.2023
dal 1.4.2024
Q/Direzione
269,00
273,00
278,00
Q
234,00
238,00
242,00

Finanziamento dell'Ente bilaterale

Dal 1° aprile 2022 la quota contrattuale per il finanziamento dell'EBCE è elevata a € 11,00 mensili per 14 mensilità (€ 8,00 a carico azienda e € 3,00 a carico del lavoratore).

Elemento distinto della retribuzione

L'E.d.r. che l'azienda che omette il versamento per il finanziamento dell'EBCE è tenuta a corrispondere al dipendente, è elevato ad € 26,00, per 14 mensilità.

Elemento economico di garanzia

Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti e ai contratti di sostegno all'occupazione in forza al 31 marzo 2025, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, privi di contrattazione aziendale e che non percepiscano altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dal CCNL, sarà erogato con la retribuzione di aprile 2025, un elemento economico di garanzia nei seguenti importi:
Livelli
Importi
Q, 1 e 2
90,00
3S, 3 e 4
75,00
5 e 6
60,00
L'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione svolta nel periodo 1° aprile 2022-31 marzo 2025, e sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
L'elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale in quanto le Parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il t.f.r. ed è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo ulteriore rispetto alla retribuzione contrattuale corrisposta successivamente al 1° aprile 2022.
Le aziende in situazione di crisi potranno, con accordo aziendale, stabilire la sospensione, riduzione o il differimento della corresponsione dell'elemento economico di garanzia.

Trasferta

Le brevi trasferte per le quali è previsto il rimborso delle spese effettive sono quelle di durata inferiore alle 8 ore.

Assistenza integrativa

La quota associativa al fondo EASI viene elevata dal 1° aprile 2022 ad € 204,00 annuali, suddivisi in 12 rate mensili di € 17,00 (€ 15,00 a carico azienda ed € 2,00 a carico del lavoratore).
L'E.d.r. spettante al lavoratore in caso di omesso versamento al fondo viene elevato ad € 36,00 per 14 mensilità, utili ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il t.f.r.
Welfare aziendale
Il welfare contrattuale attribuito dall'azienda ai lavoratori sarà pari al valore annuo di:
- € 150,00 per l'anno 2022;
- € 150,00 per l'anno 2023;
- € 150,00 per l'anno 2024,
e sarà erogato entro il mese di settembre di ciascun anno.
Gli importi non sono riproporzionati per i lavoratori part-time.
Il welfare è riconosciuto a tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, assunti a tempo indeterminato o con contratto a termine che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità, anche non consecutivi nel corso di ciascun anno. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita.

Apprendistato professionalizzante

Gli apprendisti possono essere iscritti all'E.B.C.E.
L'accordo aggiorna i contenuti della formazione nonché i profili formativi.

Lavoro a termine

Così come ammesso dall'art. 41 bis, D.L, n. 73/2021, l'accordo aggiunge alle ipotesi per cui si possono stipulare contratti a termine fino a 24 mesi (ipotesi a) e b) dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015), le seguenti specifiche fattispecie:
- attuazione di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;
- avvio di Start up e PMI innovative volte a favorire la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza a sostegno del passaggio dalla ricerca all’impresa (ad esempio mediante il passaggio al cloud e lo sviluppo di servizi per la connettività);
- riconversione/innovazione dei processi produttivi con l'obbiettivo di ridurre l'impatto ambientale;
- valorizzazione dei processi produttivi volti a sostenere il lavoro femminile, anche attraverso un sistema di misure che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere;
- avvio di Start up e PMI innovative volte a favorire l'imprenditoria femminile; sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalentemente a conduzione femminile;
- investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione attraverso misure specifiche volte a favorire l’occupazione giovanile;
- investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione del personale, finalizzati all’avvio di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;
- attivazione di processi di sviluppo correlati alla realizzazione di nuovi business, utilizzando sistemi di informazione digitali o in presenza (webinar, convegni).
Dopo il 30 settembre 2022 sarà possibile stipulare un primo contratto a termine superiore a 12 ed entro i 24 mesi solo per le ipotesi a) e b) dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. Mentre sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dal CCNL anche dopo il 30 settembre 2022.

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° aprile 2022 e scadrà il 31 marzo 2025.
A cura della Redazione

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