Per i dipendenti dei centri elaborazione dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e STP il 9 marzo 2022 Assoced e Lait con UGL Terziario hanno rinnovato il CCNL del comparto. Rideterminati i minimi tabellari e elevata l’indennità di funzione. Aggiornato l’importo dell’e.d.r. e quello da versare per l’assistenza integrativa. L'accordo decorre dal 1° aprile 2022 e scadrà il 31 marzo 2025.
Con l'accordo 9 marzo 2022 Assoced e Lait con UGL Terziario hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dei centri elaborazione dati, imprese ICT, professioni digitali e STP.
Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo, i nuovi importi mensili della paga base conglobata sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili |
| dal 1.5.2022 | dal 1.3.2023 | dal 1.10.2023 | dal 1.9.2024 |
Q/Direzione | 2.793,36 | 2.827,84 | 2.862,33 | 2.896,81 |
Q | 2.538,62 | 2.569,96 | 2.601,30 | 2.632,64 |
1 | 2.179,57 | 2.206,48 | 2.233,38 | 2.260,29 |
2 | 1.951,31 | 1.975,40 | 1.999,49 | 2.023,58 |
3S | 1.870,87 | 1.893,96 | 1.917,06 | 1.940,16 |
3 | 1.751,43 | 1.773,06 | 1.794,68 | 1.816,30 |
4 | 1.629,65 | 1.649,77 | 1.669,89 | 1.690,01 |
5 | 1.551,61 | 1.570,76 | 1.589,92 | 1.609,07 |
6 | 1.310,33 | 1.326,50 | 1.342,68 | 1.358,86 |
Indennità di funzione
L'indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro, per 14 mensilità, viene così elevata:
Livelli | Importi mensili |
| dal 1.4.2022 | dal 1.4.2023 | dal 1.4.2024 |
Q/Direzione | 269,00 | 273,00 | 278,00 |
Q | 234,00 | 238,00 | 242,00 |
Finanziamento dell'Ente bilaterale
Dal 1° aprile 2022 la quota contrattuale per il finanziamento dell'EBCE è elevata a € 11,00 mensili per 14 mensilità (€ 8,00 a carico azienda e € 3,00 a carico del lavoratore).
Elemento distinto della retribuzione
L'E.d.r. che l'azienda che omette il versamento per il finanziamento dell'EBCE è tenuta a corrispondere al dipendente, è elevato ad € 26,00, per 14 mensilità.
Elemento economico di garanzia
Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti e ai contratti di sostegno all'occupazione in forza al 31 marzo 2025, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, privi di contrattazione aziendale e che non percepiscano altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dal CCNL, sarà erogato con la retribuzione di aprile 2025, un elemento economico di garanzia nei seguenti importi:
Livelli | Importi |
Q, 1 e 2 | 90,00 |
3S, 3 e 4 | 75,00 |
5 e 6 | 60,00 |
L'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione svolta nel periodo 1° aprile 2022-31 marzo 2025, e sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
L'elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale in quanto le Parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il t.f.r. ed è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo ulteriore rispetto alla retribuzione contrattuale corrisposta successivamente al 1° aprile 2022.
Le aziende in situazione di crisi potranno, con accordo aziendale, stabilire la sospensione, riduzione o il differimento della corresponsione dell'elemento economico di garanzia.
Trasferta
Le brevi trasferte per le quali è previsto il rimborso delle spese effettive sono quelle di durata inferiore alle 8 ore.
Assistenza integrativa
La quota associativa al fondo EASI viene elevata dal 1° aprile 2022 ad € 204,00 annuali, suddivisi in 12 rate mensili di € 17,00 (€ 15,00 a carico azienda ed € 2,00 a carico del lavoratore).
L'E.d.r. spettante al lavoratore in caso di omesso versamento al fondo viene elevato ad € 36,00 per 14 mensilità, utili ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il t.f.r.
Welfare aziendale
Il welfare contrattuale attribuito dall'azienda ai lavoratori sarà pari al valore annuo di:
- € 150,00 per l'anno 2022;
- € 150,00 per l'anno 2023;
- € 150,00 per l'anno 2024,
e sarà erogato entro il mese di settembre di ciascun anno.
Gli importi non sono riproporzionati per i lavoratori part-time.
Il welfare è riconosciuto a tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, assunti a tempo indeterminato o con contratto a termine che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità, anche non consecutivi nel corso di ciascun anno. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Apprendistato professionalizzante
Gli apprendisti possono essere iscritti all'E.B.C.E.
L'accordo aggiorna i contenuti della formazione nonché i profili formativi.
Lavoro a termine
Così come ammesso dall'art. 41 bis, D.L, n. 73/2021, l'accordo aggiunge alle ipotesi per cui si possono stipulare contratti a termine fino a 24 mesi (ipotesi a) e b) dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015), le seguenti specifiche fattispecie:
- attuazione di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;
- avvio di Start up e PMI innovative volte a favorire la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza a sostegno del passaggio dalla ricerca all’impresa (ad esempio mediante il passaggio al cloud e lo sviluppo di servizi per la connettività);
- riconversione/innovazione dei processi produttivi con l'obbiettivo di ridurre l'impatto ambientale;
- valorizzazione dei processi produttivi volti a sostenere il lavoro femminile, anche attraverso un sistema di misure che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere;
- avvio di Start up e PMI innovative volte a favorire l'imprenditoria femminile; sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalentemente a conduzione femminile;
- investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione attraverso misure specifiche volte a favorire l’occupazione giovanile;
- investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione del personale, finalizzati all’avvio di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;
- attivazione di processi di sviluppo correlati alla realizzazione di nuovi business, utilizzando sistemi di informazione digitali o in presenza (webinar, convegni).
Dopo il 30 settembre 2022 sarà possibile stipulare un primo contratto a termine superiore a 12 ed entro i 24 mesi solo per le ipotesi a) e b) dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. Mentre sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dal CCNL anche dopo il 30 settembre 2022.
Decorrenza
L'accordo decorre dal 1° aprile 2022 e scadrà il 31 marzo 2025.
A cura della Redazione
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