Prende forma, alla luce degli importanti chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 6 del 2022, la nuova disciplina del trattamento di integrazione salariale straordinario connesso al raggiungimento di accordi sui piani di transizione occupazionale, posti in essere dalle aziende che occupano oltre 15 dipendenti. Le procedure di predisposizione del programma e le richieste dell’ulteriore periodo di sostegno al reddito devono essere effettuate secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 e dal decreto Sostegni ter. Come funziona la procedura di consultazione sindacale propedeutica all’accordo? Quali interventi devono essere previsti nel piano di transizione occupazionale?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
circolare n. 6 del 2022, ha fornito una serie di indicazioni procedurali sulle disposizioni che hanno interessato gli ammortizzatori sociali, alla luce delle previsioni dettate dalla legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con particolare riferimento alle novità sulla riorganizzazione aziendale per processi di transizione.
La causale di riorganizzazione è stata ampliata al fine di includere programmi aziendali volti a realizzare questo tipo di processi.
A partire da quest’anno è possibile, per i datori di lavoro che occupano almeno 16 dipendenti, concedere un ulteriore intervento integrativo salariale straordinario, della durata massima pari a 12 mesi, in favore delle imprese che hanno esaurito il plafond ordinario della durata di:
- 24 mesi;
- 36 mesi se è stato utilizzato nel primo biennio il contratto di solidarietà.
Procedura di consultazione sindacale
Propedeutico all’accordo è il procedimento di consultazione sindacale che prevede l’esame congiunto entro:
- 10 giorni per le aziende dimensionate fino a 50 dipendenti;
- 25 giorni per quelle che presentano un organico superiore.
Il periodo extra di integrazione salariale straordinaria deve essere concesso dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali entro 7 giorni dal raggiungimento dell’accordo e 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell’impresa.
Piano di transizione occupazionale
I piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, e azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche.
L’impresa deve infatti presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione e allegarlo all’istanza di accesso alla CIGS.
In caso di riconversione degli impianti già esistenti, nel programma bisogna indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza. Nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per:
- l’aggiornamento tecnologico e digitale;
- il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica;
- le straordinarie misure di sicurezza.
Inoltre, in applicazione delle disposizioni ordinarie, si prevede che:
- le programmate sospensioni dal lavoro dei dipendenti coinvolti devono essere motivatamente ricollegabili nell’entità e nei tempi al processo di riorganizzazione, e che le stesse devono rispettare il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma;
- devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70 %, realizzabili oltre che con il rientro in azienda anche il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima azienda;
- vanno specificati i percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze;
- deve essere previsto per gli eventuali esuberi residui un dettagliato piano di gestione;
- vanno esplicitate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.
Accordo di transizione occupazionale
La nuova misura di integrazione salariale può essere riconosciuta, al fine di sostenere le transizioni occupazionali, all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo pari a un massimo di 12 mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.
L’intervento straordinario di integrazione salariale può accodarsi senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, di prima concessione o di proroga.
Tuttavia, è possibile procedere anche qualora sia trascorso un certo lasso di tempo dalla conclusione delle azioni del programma con eventuale ripresa dell’attività, purchè l’azienda non si trovi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.
Decorso il quinquennio mobile, il datore di lavoro rientra nella piena disponibilità delle causali e, potendo l’accordo di transizione stipularsi solo all’esito dell’intervento straordinario per le causali preesistenti, non è possibile procedere senza preventivamente aver fatto uso di tali tipi di intervento di CIGS.
Si può ricorrere eccezionalmente e senza soluzione di continuità all’ulteriore periodo di sostegno al reddito per transizione occupazionale nel caso in cui l’impresa provi la necessità di gestire in maniera non traumatica un residuo esubero di personale non risolto.
In sede di consultazione sindacale debbono essere definite con la Regione o le Regioni competenti le azioni di formazione e riqualificazione, anche attraverso la partecipazione dei fondi interprofessionali, per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.
I percorsi di formazione individuati possono essere finanziati anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali, sono definite con gli enti di formazione, ovvero tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale e gli altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.
Presentazione della domanda
Per la presentazione dell’istanza, è necessario utilizzare l’applicativo informatico di CIGS on line e compilare l’apposita scheda “Accordo di transizione occupazionale”, da allegare alla domanda insieme all’elenco nominativo del personale a rischio esubero, beneficiario della misura.
Il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) è intervenuto a ribadire l’applicabilità del meccanismo della condizionalità con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori, coinvolti in programmi aziendali che vedano anche l’intervento del sostegno al reddito, la possibilità di riqualificare le proprie competenze.
Pertanto, anche i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale erogati dai fondi bilaterali, fondi bilaterali alternativi, fondo di integrazione salariale (FIS) e fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano “partecipano ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante fondi interprofessionali”.
La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative citate comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso secondo le modalità definite nell’emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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