Alla Camera dei Deputati si sta discutendo di tirocinio curriculare, o meglio di alcuni disegni di legge su questo tema. Disegni di legge che dovrebbero essere messi in relazione con le norme sui tirocini contenute nella legge di Bilancio 2022. Perché bisogna evitare che all’interno del percorso scuola-lavoro ci sia una mancanza di coordinamento tra le norme. Perché per l’azienda è un investimento, che dall’alternanza scuola lavoro passa per il tirocinio curriculare, transita per il tirocinio extracurriculare per approdare all’apprendistato. E perché le competenze si formano, non si trovano!
Sono in discussione presso le Commissioni riunite Cultura e Lavoro, nell'ambito dell'esame in sede referente, le proposte di legge recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare (C. 3419 presentata il 21 dicembre 2021, abbinata con altre in particolare le C. 1063, C. 2202, C. 3396). L’iter in Commissione Esame è iniziato il 22 febbraio 2022. Questa rappresenta una notizia significativa nel contesto del tema, se messa in relazione con la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) che si è occupata del tirocinio nei commi 720 e successivi disponendo che: “Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri (…omissis…)”.
E’ evidente che tutto il nostro apparato legislativo e di Governo si sta occupando di questo tema, oggetto di specifica focalizzazione. Dobbiamo subito dire che oggi è assolutamente necessario che tutta la parte formativa, che riguarda la transizione tra scuola e lavoro, sia regolamentata in modo coordinato, al fine di evitare che ci siano confusioni e che gli operatori, in particolare le aziende, di fronte alla poca chiarezza, scelgano di non utilizzare l’istituto del tirocinio.
Evitare che ci sia il tirocinio curriculare ed un tirocinio extracurriculare normati in maniera diversa, crediamo sia un obiettivo importante da raggiungere. Ma è essenziale che le modifiche alle norme sul tirocinio siano coordinate anche con una possibile modifica al percorso di alternanza scuola lavoro e con le varie tipologie di apprendistato, focalizzate anch’esse per una parte sul percorso scolastico. Dobbiamo, in sostanza, ripensare a tutto il sistema che mette in relazione scuola e mondo dei servizi e della produzione, intendendo, con ciò, quello del profit, del no profit e della pubblica amministrazione ed enti connessi.
Occorre intraprendere un percorso che allinei e renda omogenei, e non alternativi, i vari istituti di cui abbiamo parlato, evidenziando normativamente le peculiarità di ciascun passo e sviluppandone i contenuti caratteristici.
Per far questo dobbiamo partire da queste domande: qual è il nostro obiettivo? Cosa vogliamo raggiungere con la nuova normazione del tirocinio curriculare?
L’obiettivo dovrebbe essere quello di poter permettere allo studente di “sperimentare” nella realtà produttiva le conoscenze teoriche che sta apprendendo, andando a verificare le conoscenze teoriche nell’apprendimento che sta via via raggiungendo. Il tirocinio serve a completare il processo di apprendimento, perché dovrebbe essere complementare alle nozioni che si sono acquisite. Quindi il primo valore da proteggere, attraverso queste nuove norme, è il percorso formativo.
Un processo, come abbiamo detto, che è più ampio e che deve permettere di “trasformare” uno studente in un lavoratore.
Per il tirocinio curriculare le chiavi di volta del rinnovamento, invece, sono addirittura due: la sua natura di percorso formativo all’interno del percorso che dagli studi porta al lavoro e il suo essere strumento per poter agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il tirocinio non può e non deve essere lavoro prima di tutto. Qui credo sia assolutamente importante il ruolo degli istituti scolastici che dovrebbero accompagnare ed aiutare lo studente a comprendere e razionalizzare il percorso che sta facendo, in maniera molto simile a quello che succede quando si lavora sulla tesi di laurea. Ritengo, infatti, importante che lo studente elabori in un documento l’esperienza che ha fatto guidato dal tutor universitario e dal tutor aziendale. La natura del tirocinio è di esperienza formativa all’interno di un percorso formativo.
Un altro elemento importante, che deve essere definito, è l’insieme delle competenze che il tirocinio curriculare dovrebbe permettere di raggiungere. E questo deve essere concordato dai tutor e dallo studente. Poi, alla fine del percorso e in relazione alla “tesi” che si presenta, ci dovrebbe essere il Roi (return on investment) dell’esperienza attraverso un documento che racconti l’esperienza ed indichi le competenze acquisite (in relazione al percorso scolastico), compilato da università ed azienda, che verrà consegnato allo studente affinché lo stesso faccia parte del suo curriculum vitae.
L’altro elemento fondamentale è quello dell’investimento da parte dell’azienda all’interno di un percorso che, partendo dall’alternanza scuola lavoro, passa per il tirocinio curriculare, transita per il tirocinio extracurriculare per approdare all’apprendistato.
Questi elementi dovrebbero essere inseriti in un flusso che scorre secondo questa modalità: alternanza e tirocinio curriculare nel periodo scolastico, tirocinio per gli inoccupati od extracurriculare e apprendistato fino a 29 anni (compiuti) per coloro che hanno terminato le scuole secondarie superiori, fatto un ITS od hanno conseguito una laurea triennale od una laurea magistrale (per la laurea magistrale la soglia potrebbe essere quella di 32 anni).
Difatti, non bisogna dimenticare che l’azienda investe sulla possibilità di poter avere una risorsa che è cresciuta in azienda e di cui ha verificato il “matching”, con le proprie job description e i propri principi etici. Un processo che si affianca con quello della ricerca esterna e che fa risparmiare tutto il percorso di adattamento e di formazione, necessario nell’inserimento di una risorsa dall’esterno.
Detto questo passiamo a definirne gli aspetti concreti.
Sicurezza: a coloro che fanno un percorso formativo all’interno dell’azienda si applicano tutte le norme del D.Lgs. n. 81 del 2008 che si occupano non solo dei lavoratori, ma anche di coloro che all’interno di un percorso formativo prestano la loro attività. Pertanto, sarà necessaria l’iscrizione all’INAIL e il pagamento del premio su imponibili convenzionali, nonché un’assicurazione RC.
Indennità: credo non sia necessaria un’indennità, ma devono essere previsti dei rimborsi spese (forfettari od analitici) per gli spostamenti, il vitto e l’alloggio. Il tutto ovviamente esente dal punto di vista contributivo e fiscale.
Orario e durata: la data di fine del tirocinio non può superare la data dell’acquisizione del titolo di studio. La durata non può essere inferiore ai tre mesi e non può superare i 6 (questo per essere un’esperienza formativa significativa), mentre l’impegno orario non può essere superiore alle 30 ore settimanali, per poter permettere allo studente di frequentare il corso di studio e dare gli esami.
Assenze: non devono essere giustificate in nessuna maniera e, qualora superino il 20% dell’orario concordato nel periodo, andranno a prolungare, per la stessa quantità, il periodo di tirocinio (con il limite del conseguimento del titolo di studio).
Qualora poi la stessa azienda, una volta terminato il ciclo di studi, decidesse di utilizzare lo stesso soggetto per un tirocinio extracurriculare, la stessa avrebbe una riduzione sia dell’indennità prevista, sia del numero di mesi del tirocinio extracurriculare stesso.
Il tirocinio curriculare rappresenta, quindi, un’opportunità per lo studente, l’università e l’azienda, dal momento che, lo si ricorda sempre, le competenze si formano, non si trovano!
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