Non è possibile valutare l’esperienza professionale di collaborazione svolta durante il tirocinio professionale ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata. Lo ha evidenziato il CNDCEC con un pronto ordini del 14 aprile 2022 con cui ha ricordato che, le esperienze valevoli ai fini dell’inclusione nell’elenco sono quelle svolte personalmente dal professionista che chiede l’inserimento nell’elenco e che risultino documentate nei mandati professionali o incarichi giudiziali o ministeriali affidati al professionista medesimo.
Il CNDCEC ha fornito nuovi chiarimenti in tema di elenco degli Esperti per la Composizione Negoziata con due pronto ordini del 14 aprile 2022.
L’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, al fine dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, stabilisce che Commercialisti e Avvocati siano iscritti al rispettivo Albo professionale da almeno 5 anni. Pertanto, le esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, maturate precedentemente alla presentazione della domanda da parte del professionista all’Ordine di appartenenza e oggetto di valutazione da parte dell’Ordine medesimo, devono essere opportunamente documentate da un professionista iscritto all’Albo da almeno 5 anni: eventuali collaborazioni con colleghi più anziani, effettuate durante il tirocinio professionale, non possono essere valutate perché il tirocinante non è ancora un professionista.
Tali esperienze debbano essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che dovrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, ai detti fini, attività di collaborazione o affiancamento di altri colleghi che risultano, invece, i soggetti personalmente incaricati e, conseguentemente, responsabili dell’operazione di ristrutturazione. Come prevedono le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021, le esperienze valevoli ai fini dell’inclusione nell’elenco sono quelle svolte personalmente dal professionista che chiede l’inserimento nell’elenco e che risultino documentate nei mandati professionali o incarichi giudiziali o ministeriali affidati al professionista medesimo.
Ciò posto, con specifico riferimento alle collaborazioni o agli affiancamenti negli incarichi e nelle prestazioni individuati dalle Linee di indirizzo ministeriali del 29 dicembre 2021 indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa, è stato evidenziato che sia l’incarico di commissario giudiziale che quello di commissario straordinario si fondano su un rapporto fiduciario tra professionista e autorità che provvede alla nomina.
Nella disciplina sul commissario giudiziale non esiste alcun rinvio all’art. 32 l.f.1, mentre quella relativa al commissario straordinario dispone che le attribuzioni di quest’ultimo sono intrasmissibili: il ricorso a delegati o a coadiutori, infatti, è subordinato al ricorrere di determinate condizioni e in presenza di specifici presupposti procedurali, essendo il commissario straordinario tenuto a esercitare personalmente le attribuzioni del proprio ufficio. In caso di particolare complessità delle procedure, sia la legge, per lo svolgimento di incarichi di commissario straordinario, sia la prassi invalsa nei tribunali per lo svolgimento di incarichi di commissario giudiziale, in forza dell’applicazione estensiva del dettato normativo previsto per altri incarichi di differenti procedure concorsuali, ammettono che l’autorità tenuta alla nomina possa incaricare più soggetti, per poter efficientarne lo svolgimento o qualora occorrano competenze specialistiche differenziate.
Con riferimento alle altre tipologie di incarico individuate nelle Linee di indirizzo, non può sottacersi che ai professionisti iscritti in Albi è applicabile la disciplina del prestatore d’opera intellettuale e, più partitamente, quanto previsto nell’art. 2232 c.c., in forza del quale il professionista può valersi sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti o ausiliari se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione. L’eventuale presenza di collaboratori o ausiliari o coadiutori non inficia il carattere strettamente personale della prestazione del professionista incaricato che resta l’unico responsabile dinanzi al cliente (e ciò anche al fine del riconoscimento e della liquidazione del compenso). La circolare del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2021, recante le richiamate Linee di indirizzo, precisa inoltre che l’esperto indipendente deve essere in possesso di adeguate conoscenze e preparazione professionale che gli consentano, in prima persona e senza la gerarchica assistenza del partner più anziano, di garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi.
Lo stesso Ministero ha puntualizzato come la sostanziale modificazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, avvenuta ad opera della legge di conversione n. 147/2021, è frutto di una chiara e precisa scelta del legislatore, palesemente difforme da quella inizialmente operata in sede di decretazione d’urgenza.
Lo stesso Ministero ha chiarito che non possono essere oggetto di valutazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria/ per la scelta o l’attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili: tali incarichi appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili a tali fini.
Per tale motivo non è possibile valutare l’esperienza professionale di collaborazione svolta durante il tirocinio professionale ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata
Inoltre, il CNDCEC ha evidenziato che in considerazione della circostanza che l’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021 accenna a precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, esse precisano che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell’inclusione nell’elenco possano essere individuati nel numero minimo di due (al riguardo, si ritiene che le due esperienze possano essere maturate anche nello svolgimento di incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo). Con il corollario che, nel valutare la domanda di iscrizione, l’Ordine territoriale dovrà verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle elencate nelle stesse Linee di indirizzo.
A cura della Redazione
Copyright © - Riproduzione riservata