Arrivano dall’INPS, con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, nuovi chiarimenti sulla presentazione e la gestione delle domande di assegno unico universale da parte dei genitori lavoratori autonomi o subordinati. L’Istituto, sulla scorta delle questioni operative affrontate nei primi mesi di applicazione della misura, ha fornito specifiche indicazioni sui casi particolari che riguardano i genitori separati, i nuclei familiari numerosi e i figli che diventano maggiorenni. In questo ultimo caso il genitore è tenuto ad integrare la domanda già presentata con le necessarie dichiarazioni reddituali al fine di vedersi garantita la regolare erogazione dell’assegno unico.
L’assegno unico e universale per i figli a carico consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, a partire dal 2022, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, di importo determinato sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’INPS, nel messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, ha fornito ulteriori precisazioni sulla misura di sostegno e con riguardo i criteri di spettanza.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno unico universale per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Al riguardo, l’Istituto chiarisce che rilevano:
- i redditi da lavoro dipendente o assimilati,
- i redditi da pensione,
- i redditi da lavoro autonomo o d’impresa,
che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Rilevano altresì:
- gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
- il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi
Sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare, di importo che va da 85 e a 15 euro mensili. E’ altresì prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
N.B. Qualora nello stesso nucleo siano presenti figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.
Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’assegno unico.
In mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.
Riconoscimento dell’assegno unico ai genitori separati
L'assegno unico e universale è suddiviso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:
- se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo;
- se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
N.B. In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio), ma resta salvo il diritto dell’Istituto di richiederla in un momento successivo.
L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.
Figli maggiorenni
L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
L’Istituto chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:
-- se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.
- non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sa volta genitore.
N.B. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
- nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
Raggiungimento della maggiore età
Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda si prevede la possibilità che il figlio presenti domanda per conto proprio. Ciò comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
Il genitore richiedente dovrà dunque:
1. accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne
2. accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma.
3. salvare i dati inseriti.
N.B. L’integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.
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