La direttiva contabile europea e il Codice civile vietano la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo e tra costi e ricavi; in casi specifici, gli Stati UE possono consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa. Il Codice civile, che non prevedeva l’obbligo di inserire nella nota integrativa un’informativa sugli importi lordi oggetto di compensazione, è stato modificato in tale senso dalla legge Europea 2019-2020. L’OIC ha conseguentemente integrato l’OIC 24, prevedendo che “nel caso la società abbia ricevuto contributi pubblici e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo”.
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