Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Ritenuta sui compensi a relatori esteri per convegni solo se svolgono la loro attività sul territorio italiano

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In caso di compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni, laddove i relatori non diffondano un know-how quanto piuttosto forniscano una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un'attività di lavoro autonomo (anche occasionale) prestata da soggetti non residenti, la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, deve essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n . 266 del 17 maggio 2022.
Con la risposta a interpello 265 del 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Tuir la base imponibile dell'Irpef per i soggetti non residenti è costituita «esclusivamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato».
Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e della lettera f), i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato, nonché, ai sensi del comma 2, lettera c), indipendentemente dalla condizione che derivino da attività siano esercitate nel territorio dello Stato i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Ai fini dell'applicazione della ritenuta da parte dei sostituti d'imposta che corrispondono tali compensi, l'articolo 25, comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati anche per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto di imposta con l'obbligo di rivalsa.
Il successivo comma 2 dispone che se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposte a soggetti non residenti, il sostituto d'imposta che eroga gli stessi deve operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero.
Dunque, il compenso per una prestazione di lavoro autonomo effettuata da un soggetto non residente deve essere assoggettata con l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta pari al 30 percento applicata dal sostituto d'imposta solo se svolta sul territorio dello Stato.
Laddove i relatori non diffondano un know-how quanto piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un'attività di lavoro autonomo (anche occasionale) prestata da soggetti non residenti, la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, deve essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.
A cura della Redazione

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