Nel transfer pricing si considera conforme al principio di libera concorrenza quell’intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari, selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti, che risulti parimenti comparabile con l’operazione controllata. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16 del 24 maggio 2022, con cui ha specificato che nel caso in cui l’indicatore finanziario dovesse ricadere all’interno di tale range di libera concorrenza non sarà necessario apportare alcuna rettifica. Viceversa, se l’indicatore finanziario dovesse ricadere al di fuori dell’intervallo di libera concorrenza, l’impresa dovrà fornire idonea documentazione per dimostrare la conformità dell’indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza al fine di evitare rettifiche.
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