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Registro titolari effettivi: comunicazione, accesso e consultazione di dati e informazioni

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è stato pubblicato il D.M. 11 marzo 2022, n. 55 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze detta disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. Con successivo decreto MiSE-MEF saranno individuati, modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riporta il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Il decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:
a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

Titolarità effettiva

le informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese da:
- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
- i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
Gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

Accesso da parte delle autorità

L'accesso alla sezione è consentito:
- al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale;
Le modalità tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell’autorità dei propri operatori abilitati all'accesso.

Accesso da parte dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela.
La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:
a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
c) l'indicazione dell’autorità di vigilanza competente o dell'organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati;
d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.

Accesso da parte di altri soggetti

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni. L'accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.

Diritti di segreteria

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse.

Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo

Il decreto prevede che l'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscano a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.
Le modalità attuative della fornitura dei dati saranno disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.
A cura della Redazione

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