Il decreto Semplificazioni ha previsto una nuova fattispecie di esclusione oggettiva dall’esterometro per le operazioni relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, a condizione che la singola operazione non sia di importo superiore a 5.000 euro. Un’ulteriore novità in merito all’adempimento comunicativo è il differimento al 1° luglio 2022 del regime sanzionatorio novellato dalla legge di Bilancio 2021: viene così eliminato il disallineamento temporale che, diversamente, esisterebbe tra l’applicazione delle nuove sanzioni e l’adempimento comunicativo.
A seguito della ridefinizione della disciplina dell’
esterometro ad opera della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), il
decreto Semplificazioni è ulteriormente intervenuto sull’obbligo comunicativo apportando alcune novità.
Operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103) ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, differito al 1° luglio 2022 dall’art. 5, comma 14-ter, del D.L. n. 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), i dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
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Pertanto, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento TD01, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resterà ancora possibile l’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.
Come stabilito dal
provvedimento n. 293384/2021, l’obbligo comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali, in applicazione dell’art. 1, comma 3-
bis, D.Lgs. n. 127/2015, è previsto l’
esonero dall’adempimento, essendo stata emessa una
bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una
fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Cosa cambia con il decreto Semplificazioni?
Il decreto Semplificazioni, nell’intervenire sull’ambito oggettivo di applicazione dell’adempimento, prevede un’ulteriore ipotesi di esclusione, riferita alle operazioni relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972; l’esclusione presuppone che l’importo della singola operazione non sia superiore a 5.000 euro.
Forfetari al test della e-fattura obbligatoria
Dal punto di vista soggettivo, a seguito della modifica operata dall’art. 18, comma 2, D.L. n. 36/2022 (decreto PNNR 2), dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi anche dai soggetti in precedenza esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, segnatamente dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio, dai soggetti rientranti nel regime forfetario e dai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Per tali soggetti, l’emissione della fattura in formato elettronico diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25.000 euro; dal 1° gennaio 2024, invece, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
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A decorrere dal 1° luglio 2022, sono previsti termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive, in quanto:
- per le prime, la trasmissione dovrà avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del me-se successivo in caso di fatturazione differita);
- per le seconde, la trasmissione sarà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Come riportato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2021, la novellata tempistica consente di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, permette all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, della liquidazione periodica IVA e della dichiarazione IVA annuale predisposte nell’ambito del programma di assistenza on line previsto, in via sperimentale, dall’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015.
Nuovo regime sanzionatorio dal 1° luglio
A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo, l’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997 è stato adeguato dalla legge di Bilancio 2021, prevedendo la sanzione applicabile per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Cosa cambia con il decreto Semplificazioni?
In considerazione del differimento al 1° luglio 2022 delle nuove modalità di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere, il decreto Semplificazioni rinvia alla stessa data la decorrenza della misura sanzionatoria sopra descritta, prevista l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni con l’estero.
In questo modo si elimina il disallineamento temporale che, diversamente, esisterebbe tra l’applicazione delle nuove sanzioni e l’adempimento comunicativo, tenuto conto che, con la modifica operata dalla legge di Bilancio 2021, la misura delle sanzioni è calcolata su base mensile, mentre i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate fino al 30 giugno 2022 devono essere trasmessi con periodicità trimestrale.
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