Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Iper ammortamento e beni strumentali nuovi: il momento di effettuazione degli investimenti

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In tema di iper ammortamento, dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del costo, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 355 del 28 giugno 2022 con cui ha sottolineato che in merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza.
Con la risposta a interpello n. 355 del 28 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell'iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9-13, della legge n. 232 del 2016, che, in quanto compatibili, risultano estendibili anche alla nuova disciplina del credito d'imposta recata dall'articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii., e dall'articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020 e ss.mm.ii.
In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, il documento di prassi chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La circolare, inoltre, specifica che dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del costo, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.
Ciò posto, con specifico riferimento al momento di effettuazione dell'investimento nei Beni, si deve rilevare che emerge dopo la consegna del bene, i fornitori sono tenuti ad effettuare ulteriori adempimenti (riguardanti, ad esempio, lo svolgimento di test meccanici e di funzionamento, l'avvio del macchinario, lo svolgimento di test di prestazione); l'atto conclusivo della procedura di acquisto si concretizza nella sottoscrizione delle Performance Guarantee Acceptance Minutes.
Quindi, si ritiene che questi ulteriori adempimenti costituiscano soltanto delle prestazioni "accessorie" alla prestazione principale, che è quella della fornitura dei macchinari; in altri termini, si è dell'avviso che tali ulteriori attività non assumano un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali.
In tal senso depone il contenuto dell'articolo riguardante i contratti di fornitura dei macchinari, secondo il quale il titolo di proprietà del bene si trasferisce dal fornitore già al momento della consegna (e non al momento della sottoscrizione delle Performance Guarantee Acceptance Minutes).
Pertanto, le parti hanno inteso conferire alla "consegna" un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dei macchinari, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei Beni.
Per tale ragione, si ritiene che - ai fini dell'individuazione del momento di "effettuazione" dell'investimento, determinante per "incardinare" il bene nella corretta disciplina agevolativa - nella presente fattispecie risulti decisiva la "consegna" del bene mobile ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUIR; ovviamente, per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell'eventuale "prenotazione" del bene.
A cura della Redazione

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