La Corte Costituzionale con la sentenza n. 171 dell’8 luglio 2022 ha dichiarato che la decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole. Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull’intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso.
Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione. In particolare le disposizioni censurate riguardano la parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle cosiddette parafarmacie, l’effettuazione dei «test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2» in quanto determinerebbero un’irragionevoledisparità di trattamento tra farmacie e cosiddette parafarmacie, limitando inoltre, senza un giustificato motivo, la libertà di iniziativa economica delle seconde, che non potrebbero svolgere un’attività che invece le prime, operanti nello stesso mercato di riferimento, sono abilitate a svolgere; il tutto, quando detta attività richiede una identica qualificazione professionale, quella di farmacista, la cui presenza deve essere assicurata tanto nelle farmacie quanto nelle cosiddette parafarmacie.
Il giudice a quo rileva che la limitazione disposta dalle norme censurate sarebbe «in conflitto logico con la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi».
Sentenza della Corte
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 171 dell’8 luglio 2022, evidenzia innanzitutto la differenza tra farmacie e parafarmacie. Nello specifico:
- le parafarmacie sono esercizi commerciali che «possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione […] e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio», e sempre che la vendita sia «effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine»;
- le farmacie, invece, erogano l’assistenza farmaceutica, oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse», preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista». I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio.
Le farmacie, dunque, rientrano nell’ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), di cui fanno parte, e sono dislocate sul territorio secondo il sistema di pianificazione il quale, dettando la specifica proporzione di una farmacia ogni 3300 abitanti, è volto ad «assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini».
Tenendo conto di tale differenza, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambi gli esercizi debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie, che sono esercizi commerciali, e le farmacie, che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.
Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull’intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta è stata reputata dalla Corte non irragionevole.
Potrai accedere ai servizi riservati, iscriverti alle newsletter, scaricare contenuti, consultare le scadenze e aggiungerle al tuo calendario. Ma non solo, con la registrazione avrai subito anche un buono sconto del valore del 20% che potrai utilizzare per i tuoi acquisti su ShopWKI!