Lavoro e Previdenza Solo per il 2022

Bonus carburante con esenzione fiscale fino a 458,23 euro. In quali casi?

Condividi
Il bonus carburante è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato nel limite, previsto dal TUIR, di 258,23 euro. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi. Compresi eventuali ulteriori buoni benzina. E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 2022. Inoltre, il bonus può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e come elemento sostitutivo del premio di risultato in denaro.
Il D.L. n. 21/2022, convertito con modifiche in l. n. 51/2022, ha previsto come misura per contrastare gli impatti negativi dell’aumento dei prezzi del carburante a seguito del conflitto russo - ucraino, la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere, per il solo anno 2022, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 51, co, 3, TUIR.
Con la circolare 27 del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto attesi chiarimenti.
Proviamo ad analizzare qui di seguito gli aspetti fondamentali.

Lavoratori destinatari del bonus

Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo dei lavoratori, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il buono può essere riconosciuto:
- a lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente;
- senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio.
Soggetti
SI
NO
Lavoratori
Lavoratori dipendenti:
- senza alcun limite di reddito.
- indipentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Tirocinanti
- Amministratori
Datori di lavoro
Datori di lavoro privati:
- Soggetti che non svolgono attività commerciale e lavoratori autonomi che abbiano alle loro dipendente lavoratori dipendenti
- Enti pubblici economici
Amministrazioni pubbliche
Per fruire del beneficio i lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro privati. Il testo originario prevedeva di “aziende private” ma in sede di conversione è stato sostituito da “datori di lavoro privati”.
L’Agenzia chiarisce che per datori di lavoro privato si deve intendere quei datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E e rientrano anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Così come rientrano anche gli enti pubblici economici, che non rientrando tra le amministrazioni pubbliche, sono da considerarsi nel settore privato.
Al contrario, sono escluse dal settore privato e pertanto non possono fruire del buono benzina esente i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, d.lgs. 165/2001.

Buono ad personam o in sostituzione di premi di risultato

Richiamando l’art. 51, comma 3, del TUIR che prevede la possibilità di riconoscere beni e servizi fino a 258,23 al singolo lavoratore, l’Agenzia conferma che il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015 e non nell’ambito di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore”.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il buono benzina può essere riconosciuto anche per finalità retributive, qualora compatibile con le disposizioni in materia.
Inizialmente il D.L. n. 21/2022 aveva previsto che poteva essere erogato a titolo gratuito ma in sede di conversione in legge è stata eliminata tale previsione.
Pertanto, è possibile sostituire il premio di risultato con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa prevista, fermo restando che alla luce della temporaneità della disciplina per il solo anno 2022, i buoni in sostituzione del premio di risultato devono essere erogati nell’anno in corso.

Deducibilità in capo al datore di lavoro

Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.

Buono anche per la ricarica di veicoli elettrici

I buoni o titoli analoghi devono essere riconosciuti ai lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano.
L’Agenzia apre anche all’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici per non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.

Attenzione al superamento del limite di 258,23 annui

L’Agenzia fa chiarezza sul fatto che il bonus benzina è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23 e che non vada ad “intaccare” tale limite.
Si ricorda che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefits nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 annui.
Con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 l’amministrazione finanziaria ha fornito importanti indicazioni sull’ammontare e sui limiti, precisando che:
- se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
- tale limite è di carattere generale e vale, dunque, anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell’art. 51, con riferimento ai quali, sono previsti degli specifici criteri di forfettizzazione;
- nel limite è da considerare anche l’eventuale misura di welfare prevista dal C.C.N.L. applicato (es. 200 euro previsti dal C.C.N.L. metalmeccanica industria);
- il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
- la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta;
- in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta terrà conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti;
- il sostituto di imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di 258,23 euro. Peraltro, qualora risulti chiaro che il valore del bene o del servizio supera 258,23 euro, in considerazione dell’intero periodo di imposta, la ritenuta andrà applicata sin dal primo periodo di paga.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il bonus benzina di euro 200, sottoposto comunque alla disciplina dell’art. 51, comma 3 del TUIR, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51, comma 3 e il fatto che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Vengono forniti due esempi
Primo caso
Lavoratore che nel 2022 percepisce 100 euro di buono benzina e 300 euro di altri benefit (diversi dai buoni benzina)
Avendo con i 300 euro superato il limite di esenzione di 258,23 annuo, l’intero valore di 300 euro sarà assoggettato interamente a tassazione ordinaria.
Secondo caso
Lavoratore che percepisce buoni benzina per 250 euro e 200 euro per altri altri benefit.
L’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.

Una diversa rendicontazione rispetto ai beni e servizi fino a 258,23 annui

L’Agenzia chiarisce che sotto il profilo contabile devono essere rendicontate in modo separati gli eventuali buoni benzina e le misure di cui all’art. 51, co. 3, TUIR.
Pertanto, nel LUL di competenza e nella successiva CU sarà necessario indicare:
- buono benzina ex art. 2 dl 21/2022 per il buono fino a 200 euro;
- beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23

Principio di cassa allargata: i buoni fino al 12 gennaio 2023

I buoni sono una misura eccezionale per il solo anno 2022 e possono essere riconosciuti ai lavoratori fino al 12 gennaio 2023 e fruito anche in un momento successivo.
L’Agenzia, infatti, richiama l’art. 51, comma 1, del TUIR, ai sensi del quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato) con la conseguenza che l’assegnazione di beni e servizi deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
Con particolare riferimento ai benefit erogati mediante voucher, e i buoni benzina sono tali, è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Destinatari
- Generalità lavoratori
- Categoria omogenea di lavoratori
- Lavoratore ad personam
Fonte istitutiva
- Nessuna
- Può sostituire il premio di risultato in natura - fermo restando che i buoni in sostituzione del premio di risultato devono essere erogati nell’anno in corso (2022)
Tipo buono
- Benzina
- Diesel
- Gpl
- Metano
- Ricarica veicoli elettrici
Ammontare
Fino a 200 euro per l’anno 2022
Periodo di erogazione
Fino al 12 gennaio 2023

Copyright © - Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi
Condividi

Potrebbero interessarti

Notizie e approfondimenti

Podcast

AI: nuove opportunità per le imprese. Ma anche rischi. Quali?

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Smart working: geolocalizzazione dei dipendenti di default?

Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro – Formatore, Pubblicista e Consulente Tecnico

Sicurezza sul lavoro: ci sono anche gli infortuni in itinere

Paolo Stern - Consulente del lavoro - Nexumstp

Guide

ISEE: a cosa serve e come si calcola
Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa
Congedi familiari: quali sono, a chi spettano e a quali condizioni
Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Novità Editoriali