Impresa Dubbi e criticità

La nomina dell’attestatore in attesa dell’albo unico

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L’istituzione dell’albo unico dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dall’art. 356 del CCII si fa attendere. Quali sono i dubbi ancora presenti in vista del primo popolamento? Nel decreto attuativo e nel Codice della crisi i meccanismi ideati non coincidono. E quali sono i requisiti di professionalità che dovrebbe avere l’attestatore? Occorre individuare i soggetti che effettivamente siano in possesso delle competenze tecniche necessarie per esprimere i giudizi prognostici richiesti, privilegiando quanti possano vantare competenze nelle ristrutturazioni aziendali e negli strumenti di regolazione della crisi dell’impresa e dell’insolvenza. Un suggerimento per le imprese è che risulti iscritto anche nel registro dei revisori legali.
L’istituzione dell’albo unico dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’art. 356 del CCII si fa attendere, ma aumentano i dubbi di professionisti ed esperti.
Le specifiche tecniche previste dal D.M. 3 marzo 2022 n. 75 per la funzionalità effettiva dell’albo possono essere adottate dal responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della Giustizia entro 6 mesi a decorrere dal 6 luglio scorso, data di entrata in vigore del D.M. n. 75.
Per il primo popolamento, i meccanismi ideati nell’art. 356 CCII e nell’art. 4, c. 3, D.M. n. 75, per consentire ai professionisti l’accesso al nuovo albo, non coincidono.

Come formare l’albo unico

Stando al tenore letterale dell’art. 4, comma 3, DM n. 75, infatti, dovrebbero essere comprovati gli incarichi di commissario giudiziale o l’attività di attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l’esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali il professionista abbia ricevuto l’incarico, il che non trova corrispondenza con quanto è a chiare lettere previsto dall’art. 356, comma 2, terzo periodo, dell’art. 356 CCII. L’antinomia tra i precetti può essere risolta con la prevalenza della norma di rango superiore. Pertanto, ai fini del primo popolamento, quando il professionista sarà messo nella condizione di poter inoltrare la domanda secondo il modello approvato dal responsabile dell’albo unico, andranno documentati gli incarichi conferiti in almeno due procedure negli ultimi 4 anni (computati a ritroso a far data dal 16 marzo 2019) come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
Ciò posto, resta da interrogarsi circa la motivazione in base alla quale il D.M. n. 75 prenda in considerazione ai fini del primo popolamento anche gli incarichi di attestazione e di assistenza, oltre a quelli di commissario giudiziale, ma non gli incarichi di curatore o di liquidatore che sono direttamente conferiti dall’autorità giudiziaria come prevedono lo stesso art. 356 e le specifiche disposizioni relative alle procedure della liquidazione giudiziale e della cessione dei beni. A ben vedere, la previsione contenuta nel D.M. n. 75 sembrerebbe trovare una sua giustificazione solo con riferimento alla (abrogata) sezione dei componenti degli OCRI: questi ultimi, infatti, nelle more dell’istituzione dell’albo e per garantire il primo popolamento della relativa sezione, dovevano essere iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili o degli Avvocati e dovevano aver svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore, o aver assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che avessero superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che fossero stati omologati (cfr. art. 352 CCII oggi abrogato).

Incarichi da documentare

Sgombrato il campo da possibili equivoci interpretativi, la disposizione di riferimento resta unicamente l’art. 356 CCII e gli incarichi da documentare ai fini della prima formazione dell’albo, se non si giungerà a una revisione dell’impianto normativo come noi auspichiamo da mesi, saranno quelli individuati nel comma 2, terzo periodo, di tale disposizione. Occorre precisare, al riguardo, che possono ottenere l’iscrizione nell’albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, CCII e che l’art. 358 CCII è vigente dal 15 luglio 2022. Nonostante ciò, il CCII non ha considerato che alla data di sua entrata in vigore l’albo unico non fosse predisposto, mentre ha previsto una disciplina transitoria unicamente per le procedure pendenti o per i ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore del CCII che sono definiti secondo le disposizioni della legge fallimentare. Per evitare interruzioni nell’amministrazione della giustizia, il conferimento degli incarichi da parte dell’autorità giudiziaria nelle procedure aperte successivamente al 15 luglio 2022, come risulta dalle prassi adottate nei tribunali, avviene seguendo le vecchie modalità di nomina.
Abbiamo accennato alla circostanza che l’albo è destinato a raccogliere i nominativi dei soggetti che, anche in forma associata o societaria, svolgeranno, su incarico del tribunale, funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore: la previsione sembra essere correlata a quanto disposto dall’art. 125, ult. comma, CCII, in forza del quale i provvedimenti di nomina sono destinati a confluire nel registro già istituito presso il Ministero della Giustizia, onde facilitare il monitoraggio sulle procedure in corso, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza oramai sanciti nell’art. 5 CCII.

Requisiti di professionalità dell’attestatore

Diversamente, desta qualche perplessità quanto previsto nell’art. 2, lett. o), CCII, in relazione ai requisiti di professionalità richiesti al professionista indipendente, chiamato a redigere le attestazioni a corredo di piani di concordato e accordi, poiché quest’ultimo, come chiarisce la normativa, viene incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Stando all’art. 2, lett. o), CCII, il professionista deve essere iscritto nell’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali. L’albo è quello che dovrà essere istituito presso il ministero della giustizia ai sensi dell’art. 356 CCII che, però, è destinato ad accogliere i nominativi di quanti saranno nominati dall’autorità giudiziaria per lo svolgimento di funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti (cfr. art. 2, lett. n).
Ciò posto, è opinione di chi scrive, che, nel caso del professionista indipendente, il riferimento all’albo sia ultroneo, dal momento che la disposizione relativa ai requisiti di professionalità dei soggetti impegnati nella regolazione della crisi e dell’insolvenza è l’art. 358 CCII e non anche l’art. 356 CCII, finalizzato unicamente a individuare le modalità di selezione e nomina da parte dell’autorità giudiziaria dei soggetti cui conferire gli incarichi nelle procedure.
Sotto un profilo generale, è nostra opinione che il sistema relativo alle modalità di nomina dei professionisti impegnati nella gestione delle procedure previste nel CCII o negli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, andrebbe rimeditato nell’ottica di una maggiore semplificazione e di maggior chiarezza. Così, a titolo d’esempio, in una prospettiva de jure condendo, l’art. 2, lett. o), CCII andrebbe modificato nella parte in cui vengono individuati i requisiti di professionalità specifica dell’attestatore.
In considerazione dell’attività che l’attestatore svolge e delle rilevanti responsabilità che costui assume, occorre individuare i soggetti che effettivamente siano in possesso delle competenze tecniche necessarie per esprimere i giudizi prognostici che il CCII richiede, privilegiando quanti possano vantare competenze nelle ristrutturazioni aziendali e negli strumenti di regolazione della crisi dell’impresa e dell’insolvenza in forza di provvedimenti normativi che espressamente le riconoscano. Per tal motivo, questi professionisti potrebbero essere individuati tra quelli già elencati nell’art. 358, lett. a) e lett. b), che risultino, ovviamente, in possesso dell’iscrizione nel registro dei revisori legali. Al riguardo, è doveroso segnalare come in una direzione simile a quella da noi prospettata si muova lo stesso CCII nell’ipotesi di proposta di concordato nella liquidazione giudiziale con pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. In tal caso, come dispone l’art. 240 CCII, la proposta deve essere corredata dalla relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII e iscritto nel registro dei revisori legali, qui designato dal tribunale.
Le precisazioni e le proposte qui effettuate, oltre a indicare soluzioni per futuri interventi di modifica, potrebbero essere di qualche utilità per la “gestione corrente” dei nuovi incarichi. Mancando l’albo unico, infatti, in caso di predisposizione di piani attestati di risanamento ovvero di deposito di nuove domande per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il debitore potrebbe trovarsi nella concreta difficoltà di individuare il revisore legale che risulti iscritto in un albo a oggi inesistente.

Suggerimenti per le imprese

Per ovviare alle segnalate criticità, in considerazione di quanto sopra esposto con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 356 CCII, sembrerebbe possibile suggerire alle imprese che si trovino in questa situazione di ovviare allo stallo, nominando come attestatore un soggetto, ovviamente in possesso dei requisiti di indipendenza previsti nell’art. 2 , lett. o) CCII, che risulti essere iscritto al registro dei revisori legali e che, al contempo, sia un professionista tra quelli individuati nell’art. 358 CCII che possa vantare specifiche competenze tecniche per svolgere diligentemente l’ incarico dell’attestazione.

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