Impresa Da Assonime

Siti web: le norme sull’accessibilità da parte di persone con disabilità

Condividi
Con la circolare n. 25 del 1° agosto 2022 dal titolo “Disposizioni sull’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati”, Assonime illustra i nuovi adempimenti a cui sono tenuti alcuni soggetti privati per rispettare le norme sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili da parte delle persone con disabilità. I soggetti erogatori privati (come i soggetti pubblici) non possono stipulare, a pena di nullità, i contratti per la realizzazione e la modifica di siti web o applicazioni mobili quando non rispettano i requisiti di accessibilità stabiliti nelle linee guida Agid, salvi i casi di onere sproporzionato.
Assonime ha pubblicato la circolare n. 25 del 1° agosto 2022 dal titolo “Disposizioni sull’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati” con cui illustra i nuovi adempimenti a cui sono tenuti alcuni soggetti privati per rispettare le norme sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili da parte delle persone con disabilità.
Tali norme sono state previste per le pubbliche amministrazioni con la legge n. 4/2004 (c.d. legge Stanca), ed estese ai soggetti privati con il decreto legge n. 76/2020. L’adeguamento dei siti web e delle applicazioni mobili ai requisiti di accessibilità deve avvenire entro il 5 novembre 2022, secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (“Agid”) con le linee guida del 26 aprile 2022.
L’inosservanza delle disposizioni della legge Stanca è accertata e sanzionata da Agid con una sanzione pecuniaria fino al cinque per cento del fatturato.

Legge Stanca

La legge Stanca ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento alcune disposizioni volte a favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni e di altri specifici soggetti pubblici e privati. La legge è stata successivamente oggetto di un’ampia revisione con il decreto legislativo n. 106/2018, che ha attuato la direttiva (UE) 2016/2102, prevedendo, in particolare, una disciplina per l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti già rientranti nel campo di applicazione della legge. Più recentemente, il decreto-legge n. 76/2020 ha apportato ulteriori modifiche alla legge Stanca, estendendo, in particolare, il suo ambito di applicazione anche a determinati soggetti giuridici diversi da quelli già previsti.
Le modalità di attuazione delle disposizioni previste nella legge Stanca sono stabilite da Agid attraverso linee guida che stabiliscono:
- i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, in conformità ai principi generali per l’accessibilità;
- le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili;
- il modello della dichiarazione di accessibilità;
- la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità dei siti web e applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità;
- le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l’accessibilità di un sito web o di un’applicazione mobile.

Requisiti per l’accessibilità

La normativa stabilisce che sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, quando sono rispettati due requisiti:
- quello dell’accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;
- quello della fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da facilità d’uso, efficienza nell’uso, efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, soddisfazione nell’uso.
Tra gli adempimenti posti a carico dei soggetti erogatori, vi è quello di fornire e aggiornare periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara, sulla conformità dei propri siti e delle applicazioni mobili alla disciplina della legge Stanca.

Obblighi dei soggetti erogatori privati per l’accessibilità nei contratti

I soggetti erogatori privati (come i soggetti pubblici) non possono stipulare, a pena di nullità, i contratti per la realizzazione e la modifica di siti web o applicazioni mobili quando non rispettano i requisiti di accessibilità stabiliti nelle linee guida Agid, salvi i casi di onere sproporzionato.

Disposizioni a tutela dei lavoratori con disabilità

La legge Stanca prevede alcune disposizioni volte a tutelare il lavoratore con disabilità. In particolare, è previsto che la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati ad essere usati da lavoratori con disabilità, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, o destinati ad essere usati da parte del pubblico, è subordinata alla conformità di questi beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida Agid.
I datori di lavoro, sia pubblici che privati, mettono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche nel caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Le specifiche tecniche delle postazioni sono stabilite da Agid, nel rispetto della normativa internazionale.
A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi
Condividi