Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Trust e rivalutazione delle partecipazioni societarie: quale trattamento fiscale

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La plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione della Società costituisce un reddito diverso assoggettabile ad imposizione sostitutiva nella misura del 26 per cento in capo al Trust e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo. Lo ha chiaritol’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 401 del 2 agosto 2022 con cui ha ricordato la determinazione del reddito nel caso di trust non commerciale, la tassazione della plusvalenza da cession e quindi il trattamento tributario dei trust.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 401 del 2 agosto 2022 in tema di rivalutazione delle partecipazioni societarie e attribuzione in trust. Tassazione della plusvalenza da cessione.
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che è stato formalmente riconosciuto dall'ordinamento italiano per effetto della legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento", adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.
Ad oggi, non vi è una specifica normativa interna che disciplini questo istituto sotto il profilo civilistico; pertanto, il riferimento normativo fondamentale in materia di trust resta la Convenzione. La Convenzione nulla dispone sul trattamento tributario dei trust, pertanto l'individuazione del relativo regime impositivo è lasciata all'autonomia dei singoli Stati.
In particolare, nel caso di trust "trasparente", l'articoli 73, comma 2, ultimo periodo, del Tuir prevede che nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali e l'articolo 44, comma 1, lettera gsexies), del medesimo testo unico, che costituiscono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2 indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza.
Ai fini della qualificazione di un trust come "trasparente", nelle circolari n. 48/E del 2007 e n. 61/E del 2010, rileva la circostanza che il beneficiario abbia il diritto a pretendere il pagamento di somme da parte del trustee. È necessario, infatti, che il beneficiario non sia solo puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto a pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Ai fini della determinazione del reddito, nel caso di trust non commerciale, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 143 del Tuir, secondo cui il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Il reddito complessivo, determinato in base alle singole categorie reddituali, deve essere imputato per trasparenza e tassato in capo al beneficiario secondo le proprie aliquote personali.
Relativamente alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione della Società, nel medesimo periodo d'imposta, la stessa costituisce un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir assoggettabile ad imposizione sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in capo al Trust e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 143 del Tuir.
A cura della Redazione

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