Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Riallineamento: i chiarimenti sull’ambito applicativo

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In tema di riallineamento, rientrano nel perimetro della normativa i marchi e l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 447 del 9 settembre 2022, con cui ha specificato che non sono, invece, ricomprese nell'ambito applicativo le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50 per cento.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 447 e 448 del 9 settembre 2022 in tema di riallineamento.
l'articolo 110 del Decreto Agosto ha previsto la facoltà di procedere, inter alia, all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. "riallineamento").
La Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, emanata a commento della disciplina della rivalutazione e del riallineamento contenuta nel citato articolo 110 del Decreto ha fornito importanti indicazioni.
Con specifico riferimento alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni recate dai commi 8-ter e 8-quater, la risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022 ha da ultimo chiarito che rientrano nel perimetro delle suddette previsioni:
-i marchi e l'avviamento;
-le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini IRES, dall'art. 103 del TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.
Non sono, invece, ricomprese nell'ambito applicativo del citato comma 8-ter le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, prima parte, del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50 per cento.
Con la risposta a interpello n. 448 del 9 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in relazione al regime della rivalutazione per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, la normativa consente di eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, a specifiche condizioni, ossia a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. Con la modifica apportata in sede di conversione si è stabilito, pertanto, che le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, concedendo, in tal modo, a tali imprese, la facoltà di anticipare la rivalutazione al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La circostanza che il legislatore abbia riconosciuto solo una facoltà di anticipazione della rivalutazione ma non anche la duplicazione del beneficio, fa sì che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non possano effettuare la rivalutazione sia nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma possano eseguirla una sola volta, dovendo scegliere se effettuarla nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo.
Al riguardo, coerentemente a quanto chiarito a proposito della Rivalutazione, in considerazione delle esigenze di interpretazione logico sistematica della disciplina contenuta nell'articolo 110, è possibile esercitare anche l'opzione del Riallineamento nella dichiarazione relativa al bilancio in corso al 31 dicembre 2020 (quello relativo all'esercizio dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021), fermo restando che non è comunque possibile usufruire del regime in esame - al pari di quanto precisato a proposito della Rivalutazione- in entrambi gli esercizi.
A cura della Redazione

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