Estensione delle tutele nel caso in cui siano segnalate non solo violazioni già commesse ma anche violazioni non ancora commesse, procedure di segnalazione interne, esterne e pubbliche in caso di ostruzionismi negli altri canali, nonché tutela del segnalante mediante scudi di riservatezza e misure di protezione anti-ritorsione. E’ quanto previsto dalla Legge di delegazione europea 2011, in vigore il 10 settembre 2022, che incarica il Governo di elaborare il decreto legislativo, di recepimento della direttiva UE 2019/1937, per l’aggiornamento della normativa italiana sul whistleblowing. Previste anche sanzioni, di natura civile, penale o amministrativa, a carico di chi non adempie agli obblighi di istituzione delle risorse da utilizzare per le segnalazioni o viola le prescrizioni a salvaguardia dei segnalanti. Come devono organizzarsi le imprese?
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