Fisco Le conclusioni dell'Avvocato Generale UE

La piattaforma di intermediazione online è soggetta a IVA

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Nelle conclusioni del 15 settembre 2022 relative alla causa C-695/20, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE dichiara valida la disposizione del regolamento di esecuzione della direttiva IVA a norma della quale una piattaforma di intermediazione online è, in linea di principio, debitrice dell’IVA. La disposizione rispetta gli obiettivi generali essenziali perseguiti dalla direttiva IVA, è necessaria o utile per la sua attuazione e si limita a precisarla senza integrarla né modificarla.
La Corte di Giustizia UE è stata invitata in merito alla causa C-695/20, a pronunciarsi sulla validità, alla luce della nozione di "potere di esecuzione" riconosciuto al Consiglio ai sensi del Trattato FUE e della direttiva IVA, della disposizione del regolamento di esecuzione di detta direttiva che prevede che un intermediario online che mette in contatto fornitori di servizi con i loro clienti sia, in linea di principio, debitore dell’IVA. La Fenix, registrata a fini IVA nel Regno Unito, gestisce una piattaforma online che si rivolge agli "utenti" in tutto il mondo divisi tra «creatori» e «fan». I creatori pubblicano, nel loro rispettivo profilo, contenuti, quali fotografie e video, e possono anche trasmettere dirette video e inviare messaggi privati ai propri fan. Questi ultimi possono accedere a detti contenuti effettuando pagamenti e possono altresì versare ai creatori mance o donazioni senza contropartita.
La Fenix si fa carico della riscossione e della distribuzione dei pagamenti effettuati dai fan, addebitando ai creatori, mediante detrazione, un importo pari al 20% delle somme versate dai loro fan. Con riferimento ai pagamenti oggetto della presente causa, la Fenix ha applicato e contabilizzato l’IVA su una base imponibile data dalla detrazione del 20%.
Ritenendo che la Fenix avrebbe dovuto assolvere l’IVA non sulla base della detrazione del 20%, bensì sulla totalità delle somme versate dai fan, l’amministrazione tributaria britannica le ha notificato, nell’aprile 2020, avvisi di accertamento relativi all’IVA dovuta.
La Fenix ha impugnato dinanzi al giudice di primo grado (sezione tributaria) (Regno Unito) la decisione dell’amministrazione tributaria, contestando la validità del fondamento giuridico degli avvisi di accertamento di cui trattasi.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE, nelle sue conclusioni del 15 settembre 2022, ricorda, innanzitutto che un atto di esecuzione deve rispettare gli obiettivi generali essenziali dell’atto legislativo di base. D'altra parte, un atto di esecuzione deve essere necessario o utile per l’attuazione di detto atto legislativo di base senza integrarlo né modificarlo, neppure nei suoi elementi non essenziali. La disposizione in parola del regolamento di esecuzione, che verte su una questione specifica, vale a dire quando un intermediario sia debitore dell’IVA in presenza di servizi da esso prestati tramite mezzi elettronici, segnatamente mediante una piattaforma online, rispetta pertanto gli obiettivi essenziali generali perseguiti dalla direttiva IV.
L’avvocato generale ritiene inoltre che la disposizione di cui trattasi rivesta un carattere tecnico, vale a dire che mira a chiarire la posizione dei commissionari operanti nel settore del commercio elettronico stabilendo criteri per identificare il prestatore di servizi al fine di determinare chi sia il soggetto debitore dell’IVA. In mancanza di un siffatto chiarimento, può porsi il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere, o, al contrario, quello della mancata imposizione nel quadro di una catena in cui interviene, segnatamente, una piattaforma online. Pertanto, a parere dell’avvocato generale, il Consiglio ha correttamente ritenuto di disporre del potere di precisare la direttiva IVA per quanto attiene ai servizi prestati tramite mezzi elettronici ai fini di garantire condizioni uniformi di attuazione. Per le stesse ragioni, la disposizione di cui trattasi del regolamento di esecuzione risulta necessaria o utile per l’attuazione della disposizione considerata della direttiva IVA.
L’avvocato generale sottolinea altresì che la nozione di "soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi", che la disposizione di cui trattasi cerca di precisare, prevedendo una presunzione, in linea di principio confutabile, secondo cui un intermediario online è debitore dell’IVA, figura nella direttiva IVA stessa. Pertanto, non si può ritenere che la disposizione in parola modifichi o integri detta direttiva.
Nel quadro di una catena di operazioni relative a prestazioni di servizi nel settore del commercio elettronico, il commissionario è, in linea di principio, un intermediario opaco. Il solo fatto che, in una data situazione specifica, il mandato sia manifesto e che l’identità del committente sia nota non sembra sufficiente per ritenere che la disposizione in questione sia, in quanto tale, invalida.
A seguito di quanto rilevato quindi, l’avvocato generale propone alla Corte di confermare la validità della disposizione di cui trattasi del regolamento di esecuzione.
A cura della Redazione

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