Si avvicina la data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, per chi sceglie il modello 730, è fissata al 30 settembre (per i modelli Redditi la data ultima è il 30 novembre). In prossimità di queste scadenze, i contribuenti che hanno optato per la cessione dei bonus edilizi potrebbero trovarsi in difficoltà, soprattutto nel caso in cui siano in attesa di una risposta di accettazione o diniego da parte del cessionario. In tutti questi casi è necessario decidere se indicare o meno in dichiarazione la detrazione, correndo il rischio di presentare una dichiarazione infedele. Si può comunque rimediare: in che modo?
L’avvicinarsi del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre se si sceglie il modello 730 o entro il 30 novembre se la scelta cade sulla tradizionale dichiarazione con il modello Redditi, mai come quest’anno potrebbe essere problematica per alcuni contribuenti.
Ci si riferisce a tutti coloro che, avendo effettuato interventi edilizi per i quali, invece che indicare la detrazione in dichiarazione, è possibile optare per la cessione del credito, abbiano sfruttato tale opportunità ma, a pochi giorni dalla presentazione della dichiarazione, si ritrovano con la pratica “incagliata” presso il cessionario.
Infatti, anche a causa dell’estrema farraginosità di una normativa che si è andata complicando giorno dopo giorno con l’emanazione di regole sempre più stringenti per contrastare le frodi, molti acquirenti, in particolar modo gli istituti finanziari, hanno aumentato i controlli sulle pratiche dilatando i tempi di evasione delle stesse.
Il risultato è che questi contribuenti non sanno se i crediti relativi ai bonus 2020 e 2021 saranno accettati dagli acquirenti oppure se, venendo respinti, dovranno essere indicati, come detrazione, nella dichiarazione dei redditi.
Proviamo, dunque, a capire meglio la problematica e a individuare le varie strade percorribili, partendo da una breve analisi delle norme in materia.
Come funziona la cessione dei bonus edilizi
Le regole operative sull’opzione per la cessione dei bonus edilizi sono state modificate più volte nel corso degli ultimi mesi.
Volendo sintetizzare al massimo, va detto che l’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, va comunicato all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ovvero entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione doveva essere trasmessa entro il 29 aprile 2022 mentre i soggetti IRES e i titolari di partita IVA possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Le norme antifrode
Per contrastare le frodi sulle cessioni dei crediti che iniziavo ad emergere sempre più numerose, il Legislatore ha cercato di porre rimedio con alcune norme restrittive.
Pertanto, si è proceduto a limitare il numero di cessioni possibili e, soprattutto, è stato introdotta la responsabilità solidale tra cedente e cessionario.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, premesso che, da ultimo, con il decreto Aiuti ter, si è limitata la responsabilità solidale solo ai casi di dolo o colpa grave, si devono registrare i maggiori problemi.
Leggi anche
Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate (ci si riferisce a quanto riportato nella
circolare n. 23/E/2022) la corresponsabilità del cessionario scatta specie nei casi in cui egli abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza per la cui valutazione la stessa Agenzia ha elaborato sei indici.
Ma c’è di più: per gli intermediari finanziari o i soggetti sottoposti a normative regolamentari è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.
Questa rigida presa di posizione ha di fatto rallentato l’evasione di molte pratiche di cessione presso le banche e gli altri intermediari finanziari, con la conseguenza che i contribuenti non sanno se l’operazione andrà in porto o verrà rifiutata.
Quali impatti sulla dichiarazione dei redditi?
In tutti questi casi, i contribuenti che si accingono a inviare la dichiarazione non sanno come procedere, trovandosi di fronte a un bivio:
- considerare ceduti i crediti non indicando la quota di detrazione nella dichiarazione dei redditi, oppure
- considerare respinto il trasferimento del credito indicando la detrazione in dichiarazione?
Non si tratta di una scelta da fare a cuor leggero perché si corre il rischio di sbagliare la dichiarazione.
Va però detto che, sia che si indichi in dichiarazione una detrazione non spettante (perché la cessione del credito è stata accettata) o che si ometta la sua indicazione (nel caso di rifiuto da parte del cessionario) si potrà sempre intraprendere la strada della dichiarazione integrativa.
Pertanto, se si presenta il modello 730, si potrà, entro il 25 ottobre, presentarne uno integrativo oppure, e ciò vale anche per chi non invia il modello 730 ma il tradizionale modello Redditi, seguire le consuete regole per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore o sfavore.
Copyright © - Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a
IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi