Fisco Per le imprese del comparto turistico

Credito d’imposta IMU: l’autodichiarazione si presenta dal 28 settembre. Come si compila?

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Al via le autodichiarazioni per accedere al bonus IMU per le imprese del turismo, pari al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Nell’autodichiarazione, che può essere inviata dal 28 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023, mediante i canali telematici dell'Agenzia, i contribuenti attestano il possesso dei requisiti e il rispetto di condizioni e limiti indicati nel Temporary Framework. Entro 5 giorni, l'Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta. Dal giorno successivo al riconoscimento. il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24.
Con provvedimento n. 356194/2022 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del decreto Ucraina ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.L. n. 21/2022).
Con il provvedimento è, altresì, approvato il modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo - Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

Come funziona il credito IMU in favore del comparto del turismo?

Il decreto Ucraina ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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art. 22, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.L. n. 21/2022) ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che:
- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
L'agevolazione si applica anche con riferimento all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, di cui alla Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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legge provinciale n. 14/2014, e all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, di cui alla Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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legge provinciale n. 3/2014. Pertanto, per IMU deve intendersi anche IMIS e IMI.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, come modificata con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 ( “Temporary Framework”). L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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articolo 108, paragrafo 3, del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Nota bene
La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4363 final del 21 giugno 2022.
Si stabilisce altresì che:
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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art. 17, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.Lgs. n. 241/1997;
- gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate (che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto con Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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provvedimento 16 settembre 2022).

Come si compila l'autodichiarazione?

Frontespizio
Per quanto riguarda la compilazione del frontespizio sono previste le seguenti istruzioni:
a) Beneficiario - Nell'apposito riquadro del frontespizio va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ente non commerciale, etc.).
Qualora il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il credito) nel periodo che intercorre da aprile 2019 alla data di presentazione dell’autodichiarazione, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito.
b) Rappresentante firmatario dell’autodichiarazione - Nel riquadro va indicato:
- se il beneficiario del credito d’imposta è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l’autodichiarazione (ad esempio, rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”;
- se il beneficiario del credito d’imposta è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
a) Regole principali
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti occorre tenere conto del credito d’imposta, nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12. Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi delle medesime Sezione del Temporary Framework) non determina il superamento dei relativi massimali, nei campi “Importo credito Sez. 3.1” e/o “Importo credito Sez. 3.12” va indicato detto importo pari alla colonna 3 del rigo A16. Diversamente, nei predetti campi va riportato l’importo ridotto del credito, rideterminato ai fini del rispetto dei massimali.
Risulta possibile “allocare” il credito d’imposta in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito. In tal caso, occorre compilare entrambe le dichiarazioni sostitutive relative alle predette Sezioni. Nella diversa ipotesi in cui l’intero importo del credito d’imposta sia “allocato” in una soltanto delle predette Sezioni, occorre compilare unicamente la corrispondente dichiarazione sostitutiva.
Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria.
Con riferimento ai punti E), F) e G) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), rileva il periodo ammissibile corrispondente al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 oppure ad un periodo inferiore indicato nei campi “Data inizio” e “Data fine” in corrispondenza del punto E), di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. A tal fine, è lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile.
Il beneficiario della misura può, dunque, individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell’andamento della propria impresa, in modo che l’aiuto possa coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell’impresa).
b) Aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi
Gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.
In conformità con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell’allegato 1 alle istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12).
Ai fini del calcolo per la determinazione dei costi fissi non coperti, occorre considerare tutte le misure di sostegno ricevute dal beneficiario nel corso dello stesso periodo ammissibile e non soltanto quelle qualificabili come aiuti di Stato. Il beneficiario che ha fruito, ad esempio, di una misura di aiuto approvata nell’ambito della Sezione 3.1 o di altra Sezione del Temporary Framework e che impatta o riduce i costi fissi del periodo ammissibile, è tenuta a nettizzare dalla base di calcolo per determinare i costi fissi non coperti l’ammontare del beneficio destinato alla copertura di un costo fisso.
Attenzione
Nelle istruzioni per la compilazione è presente l'allegato 1 relativo al:
- calcolo dei costi fissi coperti (Sezione 3.12. del TemporarY framework);
- calcolo del rispetto dei costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12.
c) Oneri amministrativi
Con riguardo agli oneri amministrativi ai fini dell’ammissione a tale regime di aiuti viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto D) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto K) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.
d) Codici fiscali già comunicati
Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione di altre comunicazioni/istanze non occorre compilare i righi del predetto quadro e va barrata la casellaEsonero”, sempre che non siano intervenute modifiche nel qual caso occorre indicare nuovamente tutti i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo (compresi quelli per cui non sono intervenute modifiche).
e) Impresa unica
Il calcolo del fatturato nelle ipotesi di “impresa unica” va effettuato in capo alla singola impresa, e non invece in capo al gruppo imprese, per quanto il massimale complessivo previsto dalla Sezione 3.12 debba intendersi in riferimento al gruppo imprese.
f) Perdita di fatturato e costi fissi
La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l’identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una prima verifica dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:
- dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
- attraverso i flussi dell’INPS, per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
- dalle dichiarazioni fiscali.
g) Firma
La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro. Se l’autodichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all’intermediario il modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d’identità.
Importi da riversare
L'apposito riquadro deve essere compilato se il beneficiario ha già presentato il modello di autodichiarazione approvato con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 e, in relazione agli aiuti elencati all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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art. 1, comma 13, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.L. n. 41/2021 (c.d. regime “ombrello”), ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework e non ha già restituito, prima della presentazione dell’autodichiarazione, gli importi eccedenti comprensivi di interessi. In tal caso, il beneficiario indica negli appositi campi rispettivamente l’importo degli aiuti ottenuti in eccedenza e l’importo degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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Regolamento (CE) n. 794/2004, da restituire mediante sottrazione dal credito d’imposta che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell’autodichiarazione.
A tal fine, resta fermo il termine stabilito dal punto 1.5 del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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provvedimento 27 aprile 2022.
In caso di compilazione del riquadro, il credito d’imposta utilizzabile è pari all’ammontare del credito d’imposta spettante diminuito (fino a capienza) dell’importo indicato nel campo “Totale” del presente riquadro.
Come si rinuncia al bonus?
Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).
La rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l’invio dell’autodichiarazione.
Sottoscrizione
Il beneficiario o il rappresentante firmatario dell’autodichiarazione devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.
Impegno alla presentazione telematica
Il soggetto incaricato della trasmissione dell’autodichiarazione deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.
Come compilare il quadro A (dati catastali immobili D/2 e IMU versata)
Al fine di beneficiare del credito d’imposta previsto, in riferimento a ciascuno degli immobili di categoria catastale D/2 per i quali sia stata versata la seconda rata IMU 2021, è necessario specificarne il Comune di ubicazione e i relativi dati catastali (nello specifico sezione urbana, foglio catastale, particella catastale e subalterno).
Nel rigo A16, va indicato:
- in colonna 1, l'importo dell'IMU versata mediante modello F24, a titolo di seconda rata relativa all'anno 2021 per gli immobili sopra elencati;
- in colonna 2, l'importo dell'IMU versata con le altre modalità previste, a titolo di seconda rata relativa all'anno 2021 per gli immobili sopra elencati;
-in colonna 3, l'importo del credito d'imposta pari al 50% della somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2 del rigo.
Come compilare il quadro C (elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia)
Il quadro va compilato solo se la somma degli importi indicati nei campi “Importo credito Sez. 3.1” e “Importo credito Sez. 3.12” è superiore a 150.000 euro.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
La dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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art. 47, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.P.R. n. 445/2000, apponendo la firma nell’apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto.
Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia
In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’art. 85 e nell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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art. 91, comma 5, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.lgs. n. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età.
A tal fine tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Autodichiarazione: invio con modalità telematiche

L’autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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art. 3, comma 3, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.P.R. n. 322/1998 mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Ricevuta presa in carico

A seguito della presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Ricevuta esito credito

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Autodichiarazione: termini invio

L’autodichiarazione è inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nuova dichiarazione o rinuncia al credito

Nello stesso periodo, 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, è possibile:
- inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità innanzi viste.

Come fruire del credito d’imposta?

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta sull'esito credito, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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art. 17, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.Lgs. n. 241/1997. Fermo restando ciò, relativamente alle autodichiarazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE

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D.Lgs. n. 159/2011.
In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. L’integrazione è effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione entro il termine, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
c) con successiva risoluzione è istituito il codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

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