Costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche i rimborsi di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 482 del 28 settembre 2022. Il rimborso delle spese che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili deve ugualmente essere assoggettato a imposizione e a ritenuta.
Con la risposta a interpello n. 482 del 28 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sulla rilevanza ai fini IRPEF delle somme conseguite a rimborso di spese inerenti l'esercizio della attività professionale.
L'art. 54 TUIR, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
In relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, sono stati forniti chiarimenti mediante diversi documenti di prassi. In particolare, la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E ha chiarito che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il "rimborso" di un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo.
Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
La rilevanza reddituale del "rimborso" di spese dedotte in precedenza dal reddito del professionista è stata ribadita successivamente con la risoluzione 13 ottobre 2010, n. 106/E. Tale documento di prassi chiarisce che costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 600/1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.
Il medesimo documento precisa che, per ragioni di simmetria impositiva, il rimborso delle spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato a imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 TUIR e 25, D.P.R. n. 600/1973.
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