Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Deducibili le somme versate a titolo di risarcimento danni da transazione

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Le somme erogate, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni, costituiscono costi deducibili per l'impresa che provvede al pagamento. In presenza di transazioni stipulate dall'impresa per prevenire l'instaurazione o la prosecuzione di un contenzioso, infatti, le spese sostenute dall'impresa stessa per coprire tali costi costituiscono risarcimento del danno, deducibili dal soggetto che ha effettuato i pagamenti delle relative transazioni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 491 del 5 ottobre 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 491 del 5 ottobre 2022 avente ad oggetto la qualificazione come "sopravvenienze passive", di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento, e come "perdite su crediti", di crediti oggetto di rinuncia, e loro deducibilità.
Sono fiscalmente deducibili, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 101 e 109 del TUIR:
-sia il versamento dell'importo effettuato in esecuzione dell'Accordo transattivo, a titolo di risarcimento, qualificabile come sopravvenienza passiva;
-sia la perdita su crediti derivante dalla rinuncia al credito da regresso.
Riguardo al primo componente, occorre fare riferimento all'articolo 101, comma 4, del TUIR, in base al quale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sono rilevanti le sopravvenienze passive se derivanti:
-dal mancato conseguimento di ricavi e altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
-dal sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi ed altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
-dalla sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87 del TUIR.
E’ un principio ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione quello per cui le somme erogate, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni, costituiscano costi deducibili per l'impresa che provvede al pagamento. In presenza di transazioni stipulate dall'impresa per prevenire l'instaurazione o la prosecuzione di un contenzioso, infatti, le spese sostenute dall'impresa stessa per coprire tali costi costituiscono risarcimento del danno, deducibili dal soggetto che ha effettuato i pagamenti delle relative transazioni.
Trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell'espletamento dell'attività anche se in violazione di obblighi contrattuali, sono qualificabili comunque come spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa, inerenti ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, deducibili come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa.
Per quanto riguarda le perdite su crediti, l'articolo 101, comma 5, del TUIR stabilisce, in termini generali, che sono deducibili dal reddito d'impresa se risultano da "elementi certi e precisi". Tuttavia, tali elementi di certezza e precisione si ritengono "in ogni caso" sussistenti - e quindi la corrispondente perdita su crediti assume rilevanza fiscale per presunzione assoluta di legge - in alcuni casi specifici, tra i quali, per quanto qui di interesse, rientra anche quello in cui il debitore sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali, quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La deduzione della perdita su crediti è ammessa "nel periodo di imputazione in bilancio", anche qualora detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, in base al medesimo comma, il debitore si considera assoggettato a una delle procedure ivi previste. Ciò sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui occorre procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, secondo la corretta applicazione dei principi contabili.
A cura della Redazione

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