In tema di carburanti, custoditi nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato, l'immissione in consumo dai depositi è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione e il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 506 del 12 ottobre 2022, con cui ha ricordato che la disciplina è finalizzata a contrastare le frodi in materia di IVA che interessano i carburanti, custoditi nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 506 del 12 ottobre 2022 in tema di accise e base imponibile ai fini IVA.
L'articolo 1, commi 937 e seguenti della Legge di Bilancio 2018 prevede una disciplina finalizzata a contrastare le frodi in materia di IVA che interessano i carburanti, custoditi nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato, di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del TUA.
Nella sostanza le disposizioni in commento prevedono che:
-l'immissione in consumo dai citati depositi è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione;
-questo versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti;
-la base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.
In merito al versamento delle accise, è opportuno ricordare che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del TUA sono tra l'altro obbligati al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento (o i soggetti) nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta; il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa.
A cura della Redazione
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