Nell’ambito di una holding dinamica, va riconosciuto il diritto alla detrazione in relazione sia all’IVA assolta sui transation cost sostenuti nella fase antecedente l’inizio dell’attività di interferenza, sia a quella assolta sugli acquisti effettuati successivamente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 529 del 27 ottobre 2022. Per le holding, la condizione che consente di acquisire lo status di soggetto passivo, ai fini dell’IVA, è rappresentata dall’interferenza nella gestione delle società partecipate.
Con la risposta a interpello n. 529 del 27 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di holding dinamica e detrazione IVA sui transaction cost.
Con riferimento alle holding, la Corte di Giustizia, con orientamento ormai consolidato, ha precisato che la mera detenzione di una partecipazione societaria, come pure la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non integra un’attività economica ai sensi della disciplina IVA, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo d’imposta.
L’interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un’attività economica ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della società holding alle sue controllate.
Pertanto, per le holding, la condizione che consente di acquisire lo status di soggetto passivo, ai fini dell’IVA, è rappresentata dall’interferenza nella gestione delle società partecipate. Le c.d. holding gestorie o miste (o anche holding dinamiche) sono, infatti, società che interferiscono nell'amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione
Il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell'IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano, in linea di principio, soggette all'IVA. Risulta da quest'ultima condizione che, per la detraibilità dell'IVA, le operazioni effettuate a monte devono presentare un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione.
Gli atti preparatori devono ritenersi parte integrante delle attività economiche e che il principio della neutralità dell’IVA esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini di una data operazione siano considerate un’attività economica.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va riconosciuto il diritto alla detrazione, ex art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’IVA assolta sui transaction cost sostenuti sia nella fase antecedente l’inizio dell’attività di interferenza, che quella assolta sugli acquisti effettuati successivamente.
Per l‘attività propria’ dell’impresa, anche agli effetti delle altre norme che vi fanno riferimento, deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo d'azione dell’impresa e cioè nell'oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale.
Ai fini della determinazione dell’imposta detraibile trova applicazione il criterio forfetario basato sulla percentuale di detraibilità, di cui al comma 5 dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972, nel calcolo della quale assumono rilievo anche le operazioni finanziarie poste in essere nei confronti delle proprie controllate.
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