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In vigore le misure su benefici penitenziari, covid e contrasti ai raduni illegali

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 che introduce misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
È entrato in vigore il 31 ottobre 2022 il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 recante “misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022.

Giustizia

Il decreto apporta modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e in particolare prevede che, ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati cosiddetti ostativi, sia dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.
Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Ai fini della liberazione condizionale, si prevede che la richiesta possa essere presentata dopo aver scontato 30 anni di pena.

Organizzazione di raduni illegali

Il decreto introduce nel codice penale l’articolo 434-bis “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica” il quale definisce l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica come l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.
Pertanto, chiunque organizzi o promuova tale tipo d’invasione è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240 secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.

Obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2

Il decreto anticipa dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie.
Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la misura della sospensione dall’esercizio della professione, al fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio
A cura della Redazione

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