L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 2022, ha fornito chiarimenti in merito al superamento del nuovo limite di 600 euro per i fringe benefit, previsto dal decreto Aiuti bis, e sulla relativa tassazione. Secondo le Entrate, qualora in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite.
L’Agenzia delle Entrate delude le aspettative dei datori di lavoro che hanno erogato fringe benefits ai dipendenti per un valore superiore ai 600 euro senza assoggettarli a ritenuta d’acconto confidando nella deroga al dettato del comma 3 dell’art. 51 del TUIR.
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Con la
circolare n. 35/E del 4 novembre l’Agenzia
interpreta in modo restrittivo il dettato dell’art. 12 del
decreto Aiuti-bis (
D.L. n. 115/2022), che dispone, per il solo periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,
non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel
limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).
La circolare arriva sul filo di lana e sconfessa l’interpretazione che non pochi operatori hanno dato alle parole “in deroga” ritenendo che tale espressione potesse ben essere letta come “deroga” alla disposizione del comma 3 dell’art. 51 che prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non imponibilità entro il tetto di euro 258,23 salvo, in caso di superamento di detto limite, l’inclusione nel reddito dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il limite stesso.
Con la circolare n. 35/E in esame l’Agenzia ritiene, invece, che la disciplina applicabile rimane quella dell’art. 51, comma 3, del TUIR e che la deroga inserita nell’art. 12 del decreto Aiuti-bis riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento del nuovo, provvisorio, limite di 600 euro.
Pertanto, sottolinea l’Agenzia, qualora in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600. Non dimenticando, peraltro, che questa lettura restrittiva incide anche sull’obbligo contributivo stante la vigente armonizzazione degli obblighi fiscali e previdenziali.
Può darsi che l’Agenzia abbia ragione ma mal si comprende il senso della “deroga” al comma 3 dell'art. 51 del TUIR che l’art. 12 introduce quando era sufficiente innalzare il limite di esenzione come era stato fatto in altre occasioni.
Probabilmente la prudenza ha indotto molti datori di lavoro a non erogare detti benefits per oltre 600 euro, ma chi l’avesse fatto si trova ora ad abbattere significativamente i cedolini di paga di fine anno e ad affrontare il costo aggiuntivo della sua ottimistica generosità.
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