In tema di autovetture con utilizzo esclusivo, quanto al concetto di strumentalità "esclusiva", ai fini delle imposte sui redditi, si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 553 del 7 novembre 2022, con cui ha ricordato che, quanto ai veicoli posseduti in regime d'impresa, sono deducibili per l'intero ammontare se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 553 del 7 novembre 2022, in tema di autovetture con utilizzo esclusivo.
L'articolo 164 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986 (TUIR) fissa le norme generali sul trattamento fiscale applicabile ai veicoli posseduti in regime d'impresa e, in particolare, al comma 1, lettera a), stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili per l'intero ammontare se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
La prassi si è più volte espressa sul concetto di strumentalità "esclusiva", ritenendo costantemente che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano «utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
A cura della Redazione
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